IL DIRETTORE GENERALE
                 per la concorrenza e i consumatori

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la domanda della sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  diploma  finale  dell'Istituto
professionale  Tunder Bay School of Hairdesign (Ontario - Canada) per
l'esercizio  dell'attivita'  di acconciatore, ai sensi della legge 17
agosto 2005, n. 174;
  Visto  l'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto  1999,  n.  394,  relativo  al  «Regolamento  recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero»,  cosi'  come  richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 206/2007;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29
settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessata idoneo ed
attinente  all'esercizio  dell'attivita'  di acconciatore di cui alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale
maturata,  senza  necessita' di applicare alcuna misura compensativa,
in   virtu'   della   completezza   della   formazione  professionale
documentata;
  Sentito  il  conforme  parere  della  Confartigianato e della CNA -
Benessere;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  1. Alla sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana, nata a Rogliano
(Cosenza)  il 15 gennaio 1984, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui  in  premessa,  quale  titolo valido per lo svolgimento in Italia
dell'attivita'  di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,
n.  174,  recante  «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza
l'applicazione   di   alcuna  misura  compensativa  in  virtu'  della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
   Roma, 23 ottobre 2008
                                       Il direttore generale: Vecchio