IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le
regioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta, il
trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di
accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e
di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente
dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o
dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali
della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico,
purche' destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 marzo 1991, n. L 78.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 182, S.O».