IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Vista  la  legge  28  gennaio  1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
  Vista  la  legge  31  luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in
materia ambientale» e, in particolare, l'art. 21 sulle autorizzazioni
per gli interventi di tutela della fascia costiera;
  Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in  materia  ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare,  l'art.  252,  comma  4,  che  attribuisce  al Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare la competenza
sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria  2007)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma 996, che
aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
11,  i  commi  dall'11-bis all'11-sexies, in materia di operazioni di
dragaggio  da  svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale;
  Visto  l'art.  5,  comma  11-bis,  della predetta legge che prevede
l'approvazione  da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  del
progetto  di dragaggio sotto il profilo tecnico-economico, per la sua
successiva  trasmissione  e  approvazione  definitiva  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  del citato art. 5, comma 11-bis, il
progetto  di  dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la
dispersione del materiale;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  giugno  2008,  n. 112, recante
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria»,  convertito  con  la  legge 6 agosto 2008,
n.133  ed,  in  particolare,  l'art.  28  che ha istituito l'Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il
compito  di svolgere, tra l'altro, le funzioni del soppresso Istituto
Centrale  per  la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM);
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 18
settembre 2001, n. 468, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare si avvale dell'ISPRA per la caratterizzazione
delle  aree  marine  perimetrate  nei  siti  di bonifica di interesse
nazionale;
  Considerato  che  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5,
comma   1,   ribadisce   il   ruolo   dell'ISPRA   in   merito   alla
caratterizzazione  delle  aree  marine  perimetrate,  estendendo tale
competenza   anche  ai  siti  di  interesse  nazionale  ulteriormente
individuati;
  Considerato  che  l'art.  109,  commi  2  e 5, del predetto decreto
legislativo  prevede  che  con  decreti  del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  saranno  stabilite le
modalita'  tecniche ed i criteri generali per l'immersione in mare di
materiale  derivante  da  attivita'  di escavo e attivita' di posa in
mare di cavi e condotte;
  Visto l'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente
e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare  che  stabilisca  le
metodologie  ed  i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi
per  verificare  l'idoneita'  del materiale dragato ad essere gestito
nei  siti  oggetto  di interventi di bonifica di interesse nazionale,
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'art. 5 della
legge n. 84 del 1994;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa
favorevolmente nella seduta del 26 marzo 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Progetto di dragaggio
  1.  Il  presente  decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei
siti  di  bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma
996,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5
della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  dopo  il comma 11, i commi
dall'11-bis all'11-sexies.
  2.  Nei siti di cui al comma 1 l'idoneita' del materiale dragato ad
essere  gestito  secondo  quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e
11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata
sulla  base  di  apposite  analisi  da  effettuare nel sito prima del
dragaggio  conformemente  alle  metodologie  e  ai  criteri stabiliti
nell'Allegato "A" del presente decreto.
  3.  Al  fine  di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse
nazionale  il  progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle
analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A"
del  presente  decreto,  le  tecniche  idonee  per  la rimozione e il
trasporto  del  materiale  nonche'  le  modalita' per l'immersione in
mare,  per  formare  terrapieni  costieri o per il ripascimento degli
arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.