IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. l27 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modificazioni e
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia»  e'  stato  abilitato  ad
istituire   e   ad   attivare   nella   sede   di  Milano,  corsi  di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18
febbraio 1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in data 25 maggio 2001, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia» ha avuto l'adeguamento ai
sensi dell'O.M. 30 dicembre 1999;
  Visto  il decreto in data 20 dicembre 2005, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia»  e'  stato  abilitato  ad
istituire  e  ad attivare nella sede periferica di Rezzato (Brescia),
corsi  di  specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Visto  il  decreto  in  data 10 marzo 2008, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia»  e'  stato  autorizzato a
trasferire  la  sede  periferica  di Rezzato (Brescia) da via Galileo
Galilei, 3 e via Almici, 33 a Brescia, via Privata De Vitalis, 44;
  Visto  il  decreto  in  data 10 marzo 2008, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia»  e'  stato  abilitato  ad
istituire  e  ad  attivare  nella sede periferica di Torino, corsi di
specializzazione  in  psicoterapia. ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Visto  il  decreto  in  data 7 luglio 2008, con il quale l'istituto
«Scuola  di  Psicoterapia  della  Famiglia»  e'  stato  autorizzato a
trasferire  la  sede principale di Milano dal 1° al 5° piano di viale
Vittorio Veneto, 12;
  Vista  l'istanza  del  10  luglio  2008,  con  la quale il predetto
istituto  chiede  l'autorizzazione  a  cambiare  la  denominazione in
«Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli»;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
3 ottobre 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'istituto  «Scuola  di  Psicoterapia della Famiglia» abilitato con
decreto  in  data  29 settembre 1994 ad istituire e ad attivare nella
sede  di  Milano,  corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi
dell'art.  3  della  legge  18 febbraio 1989, n. 56, e' autorizzato a
cambiare  la  denominazione  in  «Scuola di Psicoterapia Mara Selvini
Palazzoli».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 24 novembre 2008
                                         Il direttore generale: Masia