IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196) e, in particolare gli
articoli  33  ss.,  nonche'  il  relativo  allegato  B) contenente il
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, come
modificato  dalla  legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con il
quale e' stato, fra l'altro, modificato l'art. 34 del codice;
  Ritenuta l'esigenza di individuare alcune modalita' semplificate di
applicazione del predetto disciplinare tecnico da parte dei «soggetti
che  trattano  soltanto  dati  personali non sensibili e che trattano
come  unici  dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori anche a progetto,
senza  indicazione  della  relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale», nonche' rispetto a
«trattamenti    comunque    effettuati    per    correnti   finalita'
amministrative  e  contabili,  in  particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani», nel rispetto dei diritti
degli interessati (comma 1-bis art. 34 cit.);
  Rilevata  l'ulteriore  esigenza che di tali modalita' semplificate,
da  aggiornare  periodicamente,  sia  data  la piu' ampia pubblicita'
anche      attraverso     il     sito     Internet     dell'Autorita'
(http://www.garanteprivacy.it/);
  Visto  il  parere  del  Ministro  per  la semplificazione normativa
formulato con nota del 21 novembre 2008, sullo schema preliminare del
presente provvedimento trasmesso con nota del 3 novembre 2008;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Premesso

  Il  presente  provvedimento  individua  modalita'  semplificate  di
applicazione   delle   misure   minime  di  sicurezza  contenute  nel
disciplinare  tecnico  di cui all'allegato B) al codice in materia di
protezione dei dati personali, di seguito indicato come allegato B).
La disciplina sulle misure minime di sicurezza
  I  soggetti  che  trattano dati personali sono tenuti a proteggerli
attraverso adeguate misure di sicurezza.
  Alcune di esse sono individuate puntualmente dal codice e delineano
il  livello  minimo  di  protezione  dei dati: si tratta delle misure
indicate  dagli  articoli  33  ss.  del  codice, da adottare nei modi
previsti dall'allegato B).
  Di  recente  sono state introdotte con disposizione di legge alcune
semplificazioni  relative  ai  trattamenti  effettuati  con strumenti
elettronici  da  parte  dei  soggetti  che  utilizzano  soltanto dati
personali  non  sensibili  e che trattano, come unici dati sensibili,
quelli  inerenti  allo  stato  di  salute  o alla malattia dei propri
dipendenti  e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della
relativa diagnosi, ovvero all'adesione a organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale.
  Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla  sicurezza  (art.  34,  comma  1, lett. g) del Codice) e' stata
sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del
trattamento  ai  sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare
soltanto  tali  dati  in  osservanza  delle altre misure di sicurezza
prescritte  (art.  29  d.l.  25  giugno 2008, n. 112, come modificato
dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).
  In  relazione  ai  trattamenti  sopra  menzionati, nonche' a quelli
effettuati  da  chiunque  per  correnti  finalita'  amministrative  e
contabili  in  particolare  presso  piccole  e  medie imprese, liberi
professionisti  e  artigiani,  il  Garante deve individuare modalita'
semplificate di applicazione dell'allegato B) sentito il Ministro per
la semplificazione normativa.
  Tale individuazione avviene mediante il presente provvedimento, che
sara' aggiornato con cadenza periodica.
Semplificazione per taluni trattamenti
  Come il Garante ha gia' evidenziato nel provvedimento del 19 giugno
2008   (in   Gazzetta   Ufficiale   1°   luglio   2008,  n.152  e  in
http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1526724), nonche' mediante
la  segnalazione  al  Parlamento  e  al  Governo in materia di misure
minime  di  sicurezza del 19 giugno 2008, da parte di taluni titolari
del  trattamento  le  medesime  misure  di  sicurezza  possono essere
attuate in modo semplificato, alla luce dell'esperienza applicativa e
senza  diminuire  dal  punto  di vista sostanziale le cautele volte a
prevenire determinati rischi (art. 34, comma1â€'bis, del codice, come
introdotto dall'art.29 cit.).
  Sono  state  pertanto  individuate  alcune  nuove modalita' volte a
semplificare  incisivamente  l'applicazione di varie regole contenute
nell'allegato B).
  L'obiettivo  e' garantire egualmente un idoneo livello di sicurezza
tenendo   conto   delle   ridotte   dimensioni   di   alcune  realta'
organizzative, nonche' della particolare natura di alcuni trattamenti
a  fini  esclusivamente amministrativo-contabili. Cio', sulla base di
una   dettagliata   ricognizione   delle   singole   questioni  e  di
approfondimenti  svolti in ordine alle questioni applicative che sono
state  poste  a  vario  titolo all'attenzione di questa Autorita', in
particolare attraverso quesiti e segnalazioni.
  Le  modalita'  semplificate  elencate nell'unito prospetto potranno
essere applicate immediatamente dai soggetti interessati.

                   Tutto cio' premesso il Garante:

  a)  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  1-bis,  del  codice individua
nell'unito  prospetto  che  costituisce parte integrante del presente
provvedimento  le  modalita'  semplificate  per  applicare  le misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
  b)  dispone  che  copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 27 novembre 2008

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli