IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  30  marzo  2001,  n.  152,  concernente  la nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 7 dell'articolo 13 della citata
legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sentiti  gli  istituti di patronato e di
assistenza  sociale,  sono stabilite le modalita' di ripartizione del
finanziamento  per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la
loro organizzazione;
  Vista,  altresi',  la lettera d) del citato comma 7, che dispone la
previsione  di  un periodo transitorio volto a consentire la graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n.
764,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri
per  l'erogazione  del  contributo al finanziamento degli istituti di
patronato  e  di  assistenza  sociale,  in attuazione dell'articolo 3
della legge 27 marzo 1980, n. 112;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto   il   decreto-legge   16   maggio   2008,  n.  85,  recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
  Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  Uditi  i  pareri  del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25
febbraio e del 12 maggio 2008;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 6 ottobre 2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.



  1.  Il  finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
sociale,  di  seguito  definiti  «istituti  di  patronato»,  previsto
dall'articolo  13  della  legge  30  marzo  2001,  n. 152, di seguito
definita  «legge»,  e' corrisposto sulla base della valutazione della
loro   attivita'   e   della   loro   organizzazione   in   relazione
all'estensione  e  all'efficienza  dei servizi offerti degli istituti
medesimi.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 13 della
          legge  30  marzo  2001,  n.  152  (Nuova disciplina per gli
          istituti  di patronato e di assistenza sociale), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97:
             «7.  Con  regolamento  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza  sociale,  adottato  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentiti  gli  istituti  di patronato e di
          assistenza   sociale,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri:
              a)  previsione  delle quote percentuali da destinare al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
              b)  individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
          da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
          di  cui  ai  commi  1  e  2  e  per  il  loro aggiornamento
          periodico,    definendo,    altresi',   le   modalita'   di
          accertamento,  di  rilevazione  e controllo dell'attivita',
          dell'estensione  e  dell'efficienza  dei servizi; i criteri
          per    la    valutazione    dell'efficienza   delle   sedi,
          dell'attivita'   svolta,   in  relazione  all'ampiezza  dei
          servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
          suddetti elementi;
              c)   definizione,   per   le  attivita'  svolte  e  per
          l'organizzazione,  delle  modalita' di documentazione e dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle   rilevazioni   effettuate   e  dei  criteri  per  la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione;
              d)  previsione  di un periodo transitorio, comunque non
          superiore  ad  un triennio, volto a consentire una graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento.».
             -   Il  decreto  13  dicembre  1994, n. 764 (Regolamento
          recante  nuovi  criteri  per l'erogazione del contributo al
          finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20
          febbraio 1995, n. 42.
             La  legge  27  marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21
          della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione
          autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
          ed  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato  e di
          assistenza  sociale  di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947,
          n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto».
             -   Il  testo  del comma 3 dell' art. 17, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
             -  La  legge  14  gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10.
             -   Il  testo  del  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85
          (Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1 della legge 14
          luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2008, n. 114.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del
          30 marzo 2001 e' il seguente:
             «Art. 13 Finanziamento.
             1.    Per    il    finanziamento   delle   attivita'   e
          dell'organizzazione   degli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale  relative  al conseguimento in Italia e
          all'estero  delle  prestazioni  in  materia di previdenza e
          quiescenza   obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive  ed
          integrative  delle  stesse,  delle  attivita'  di patronato
          relative  al  conseguimento  delle prestazioni di carattere
          socio-assistenziale,   comprese   quelle   in   materia  di
          emigrazione  e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
          di  ripartizione  stabiliti  con  il  regolamento di cui al
          comma  7,  mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
          0,226  per  cento  a  decorrere  dal  2001  sul gettito dei
          contributi  previdenziali obbligatori incassati da tutte le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza   sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale  di
          previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica
          (INPDAP),   dall'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
          previdenza  per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
          disposto  dal  comma  2,  le somme stesse non possono avere
          destinazione   diversa  da  quella  indicata  dal  presente
          articolo.
             2.  Il  prelevamento  di  cui al comma 1 e' destinato al
          finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale nelle seguenti percentuali:
              a) 89,90 per cento all'attivita';
              b)  10  per  cento  all'organizzazione, di cui il 2 per
          cento per l'estero;
              c)   0,10   per  cento  per  il  controllo  delle  sedi
          all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
          dell'attivita'.
             3.  I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il
          31  gennaio  di ciascun anno, al versamento, nello stato di
          previsione   dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
          nell'unita'  previsionale  di  base  6.2.2 «Prelevamenti da
          conti  di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi;  recuperi e
          concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
          per  cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui
          al   comma  1  sul  gettito  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori  incassati  nell'anno  precedente.  Entro e non
          oltre   il   30   giugno  di  ciascun  anno,  gli  istituti
          previdenziali  stessi  provvedono  a  versare, sulla stessa
          unita'  previsionale  di  base,  capitolo 3518, la restante
          quota.
             4.  A  decorrere  dall'anno  2002, al fine di assicurare
          tempestivamente  agli istituti di patronato e di assistenza
          sociale  le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
          gli   specifici   stanziamenti,   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
          cento  delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
          unita'  previsionali  di  base nell'ultimo conto consuntivo
          approvato.  I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
          l'anno  di  riferimento,  con  la legge di assestamento del
          bilancio    dello    Stato,   in   relazione   alle   somme
          effettivamente    affluite    all'entrata,    per   effetto
          dell'applicazione  dell'aliquota  di  cui  al comma 1, come
          risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
             5.   In  ogni  caso,  e'  assicurata  agli  istituti  di
          patronato    l'erogazione   delle   quote   di   rispettiva
          competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
          4, entro il primo trimestre di ogni anno.
             6.   Le   aziende   sanitarie  locali  che  decidono  di
          avvalersi,  in  regime  convenzionale,  delle  attivita' di
          patronato  e  di  assistenza  volte  al conseguimento delle
          prestazioni  erogate  dal  Servizio sanitario nazionale, al
          fine  di  fronteggiare  il  relativo  onere, sono tenute ad
          adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
          equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti
          organi.
             7.  Con  regolamento  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  adottato  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentiti  gli  istituti  di patronato e di
          assistenza   sociale,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri:
              a)  previsione  delle quote percentuali da destinare al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
              b)  individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
          da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
          di  cui  ai  commi  1  e  2  e  per  il  loro aggiornamento
          periodico,    definendo,    altresi',   le   modalita'   di
          accertamento,  di  rilevazione  e controllo dell'attivita',
          dell'estensione  e  dell'efficienza  dei servizi; i criteri
          per    la    valutazione    dell'efficienza   delle   sedi,
          dell'attivita'   svolta,   in  relazione  all'ampiezza  dei
          servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
          suddetti elementi;
              c)   definizione,   per   le  attivita'  svolte  e  per
          l'organizzazione,  delle  modalita' di documentazione e dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle   rilevazioni   effettuate   e  dei  criteri  per  la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione;
              d)  previsione  di un periodo transitorio, comunque non
          superiore  ad  un triennio, volto a consentire una graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
             8.  Per  il  perseguimento delle finalita' loro proprie,
          gli  istituti  di patronato e di assistenza sociale possono
          altresi' ricevere:
              a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
              b) erogazioni liberali;
              c) sottoscrizioni volontarie;
              d)  contributi e anticipazioni del soggetto promotore e
          delle sue strutture periferiche.
             9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in
          lire   54   miliardi   a  decorrere  dall'anno  2001,  sono
          compensati      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 3 del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".