IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio   1999,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art.  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  Vista  la  deliberazione  n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita'
per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, recante le regole
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali
ai  sensi  dell'art.  6, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 455 del 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al
regolamento  recante  la  nuova modulistica per la presentazione e la
verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali,
modelli  di  utilita', disegni e modelli e marchi nazionali, prevede,
all'art.  1,  che  le  domande,  redatte  in  conformita'  ai  moduli
disponibili  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, presso le
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura e sulla
rete  Internet,  al  sito  del  Ministero delle attivita' produttive,
siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;
  Vista  la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle
attivita'   produttive  con  la  quale  e'  stato  precisato  che  la
compilazione  a  macchina  include,  nel  suo  significato,  anche la
compilazione mediante apparecchiature informatiche;
  Vista  la  convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero
delle  attivita'  produttive  e l'Unioncamere, che, in collaborazione
con  la societa' di informatica delle Camere di commercio, industria,
artigianato   e  agricoltura  (InfoCamere  s.c.p.a.),  si  impegna  a
sviluppare   una   procedura   informatica   che  consenta,  per  via
telematica,  il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti
nonche'  la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi,  utilizzando,  per  svolgimento  di  tali  attivita' la firma
digitale;
  Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle
attivita'  produttive recante le disposizioni in materia di deposito,
per   via  telematica,  delle  domande  di  brevetto  per  invenzioni
industriali,  modelli  di  utilita',  disegni  e  modelli, domande di
registrazione per marchi d'impresa;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12  dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come codice ed in
particolare l'art. 147, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82 «Codice della
digitalizzazione della pubblica amministrazione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.  68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata
e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito nella
legge  31  marzo  2005,  n.  43,  recante  disposizioni  urgenti  per
l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per
il  completamento  di  grandi opere strategiche, per la mobilita' dei
pubblici   dipendenti,   nonche'  per  semplificare  gli  adempimenti
relativi  a  imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli
effetti dell'art. 4, comma 1 , del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
280;
  Visto  l'art.  1,  comma  352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria per il 2006);
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 10
aprile  2006,  recante  le  norme  per  il  deposito telematico delle
domande  di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita'
nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi
d'impresa;
  Ritenuto  opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per
via  telematica,  delle istanze connesse alle domande di brevetto per
invenzioni  industriali  e  modelli  di  utilita',  alle  domande  di
registrazione  di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa
nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
  Preso  atto  che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  avviene mediante l'utilizzo della firma digitale
secondo  le  disposizioni  dettate  dall'Autorita'  per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  per  la  garanzia  e  la  certezza
dell'origine e della non alterabilita';
                              Decreta:


                               Art. 1.


                         Deposito telematico


  1.  Il  deposito  delle  istanze, in formato non cartaceo, connesse
alle  domande  di  brevetto  per  invenzioni industriali e modelli di
utilita',   alle  domande  di  registrazione  di  disegni  e  modelli
industriali  e  di  marchi  d'impresa nonche' ai titoli di proprieta'
industriale concessi, puo' essere effettuato, a partire dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto, per via telematica mediante il
collegamento  al  sito web telemaco.infocamere.it con le modalita' di
cui al successivo art. 2.
  2. Il deposito delle istanze di cui al comma 1 in formato cartaceo,
al  quale  si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere
effettuato  direttamente  presso uno degli uffici di cui all'art. 147
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  3.  L'ufficio  ricevente  il  deposito in formato cartaceo provvede
alla  trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel
rispetto delle norme vigenti.