IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  codice  della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
  Visti  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento di
attuazione,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,   concernente   la   riforma  dell'organizzazione  del
Governo;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 1, del richiamato decreto
legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio
2008,  n.  121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture  di  Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede
che   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  9  novembre  2004,  n.  265,  di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante
interventi  urgenti  nel  settore  dell'aviazione  civile e delega al
Governo  per  l'emanazione  di disposizioni correttive ed integrative
del codice della navigazione;
  Visto  il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato
dal  decreto  legislativo  15  marzo  2006,  n. 151, recante norme di
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
  Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della
navigazione,  il  quale  prevede  che  «I  beni  del demanio militare
aeronautico,  non  piu'  funzionali  ai  fini militari e da destinare
all'aviazione   civile   in   quanto  strumentali  all'attivita'  del
trasporto  aereo,  sono  individuati  con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   e   trasferiti   al   demanio   aeronautico  civile  per
l'assegnazione  in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento
in concessione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250, recante
l'istituzione  dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e,
in  particolare  l'art.  8, comma 2, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, di concerto con i
Ministro  del  tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in
uso  gratuito,  i  beni  del  demanio  aeroportuale per il successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;
  Visto  il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi di
programma»  del  14  ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'economia  e delle finanze,
finalizzato  al  trasferimento  al  Demanio statale, ramo trasporti -
aviazione  civile  -  di  aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato
iscritti nel demanio della difesa;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008
recante  atto  di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio
uso   militare-civile  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 57 del 7 marzo 2008);
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo   comma   dell'art.  693  del  codice  della  navigazione,  con
l'individuazione  dei  beni del demanio militare aeronautico non piu'
funzionali  ai  fini  militari  da  destinare all'aviazione civile in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo;
  Ravvisata  la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto
del  richiamato  art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del
1997,  ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico
civile   per   l'assegnazione   gratuita  all'ENAC  e  il  successivo
affidamento  in concessione dei beni del demanio aeronautico militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della  navigazione,  per  mantenere  la  necessaria continuita' della
gestione del traffico civile aeroportuale;
  Visto   il  verbale  del  Ministero  della  difesa,  Gabinetto  del
Ministro,  recante  il  resoconto  della riunione tenutasi in data 15
luglio   2008,   del   Gruppo  di  lavoro  di  vertice  composto  dai
rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  degli  Enti
interessati,  che  hanno  analizzato  la  dismissione  dei  beni,  in
particolare,   del   compendio  aeroportuale «A.Papola»  di  Brindisi
Casale;
  Vista  la  determinazione  dello  Stato  Maggiore dell'Aeronautica,
assunta  con foglio n. MD AAVSMA 57582 del 25 luglio 2008, confermata
dallo  Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 141/3456/4665.5 del
30  luglio  2008,  circa  il cessato interesse, ai fini militari, dei
beni   individuati   nel  progetto  di  dismissione  appartenenti  al
compendio aeroportuale «A.Papola» di Brindisi Casale;
  Vista  la  determinazione  del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assunta con nota n. M TRA/TRAER/003685 del 24 luglio 2008,
circa  l'effettiva  strumentalita'  ai fini del trasporto aereo degli
stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;
  Considerato  che dalla data di perfezionamento del presente decreto
ha  immediato  inizio  il procedimento per il transito dei servizi di
navigazione  aerea  dall'Aeronautica militare all'ENAV S.p.A., con le
modalita' previste dall'annesso tecnico al presente decreto;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.   I   beni   del  demanio  militare  aeronautico  dell'aeroporto
«A.Papola»  di  Brindisi Casale, individuati e descritti nell'annesso
tecnico  e  relativi allegati, che costituiscono parte integrante del
presente  decreto,  dichiarati  non piu' funzionali ai fini militari,
sono  destinati  all'aviazione  civile  con  trasferimento al demanio
aeronautico  civile  (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti -
aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
alla  data  del presente decreto, in quanto strumentali all'attivita'
del trasporto aereo civile.
  2.  I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono assegnati,
contestualmente,  in  uso  gratuito  all'ENAC,  ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.