IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione Unica del Farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19  settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del   4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in
altri  Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella   autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4, del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n.  536,  convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648;
  Visto in particolare il comma 2, art. 3, di detto provvedimento che
stabilisce  che  «I  medicinali  restano iscritti nell'elenco fino al
permanere  delle  esigenze  che ne hanno determinato l'inserimento e,
comunque,  fino  a  nuovo  provvedimento  della Commissione Unica del
Farmaco»;
  Considerato, altresi', che all'art. 6 del medesimo provvedimento e'
stabilito  che  la  mancata  ricezione  dei  dati relativi alla spesa
farmaceutica  dei  medicinali  inseriti  in  elenco  comportera'  una
rivalutazione  dell'opportunita'  di mantenere il relativo medicinale
nell'elenco stesso;
  Atteso  che  i dati di spesa per il medicinale levocarnitina, negli
anni  dal  2002  al  2007,  non  sono  stati tali da giustificarne il
mantenimento nell'elenco;
  Visto  il  provvedimento della Commissione Unica del Farmaco datato
19  aprile  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15
giugno  2000,  concernente  l'inserimento,  nel succitato elenco, del
medicinale   levocarnitina,   in   assenza   di   valida  alternativa
terapeutica disponibile, per la terapia delle acidurie organiche;
  Considerato  che, in applicazione del succitato art. 6, sono venuti
a  mancare alcuni dei presupposti che ne giustificavano la permanenza
in elenco;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
Tecnico-scientifica  (CTS) nella riunione dell'11 e 12 novembre 2008,
come da stralcio verbale n. 62;
  Ritenuto  pertanto  di escludere il medicinale levocarnitina di cui
al  provvedimento sopra citato dall'elenco dei medicinali erogabili a
totale  carico  del  Servizio  sanitario nazionale istituito ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18  luglio  2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                              Determina:


                               Art. 1.



  Il   medicinale   levocarnitina,  di  cui  al  provvedimento  della
Commissione Unica del Farmaco datato 19 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2000, citato in premessa, e'
escluso  dall'elenco  dei  medicinali  erogabili  a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge 23
dicembre  1996,  n.  648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536.
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua    pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 2 dicembre 2008
                                          Il direttore generale: Rasi