IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto   9  giugno  2008,  relativo  alla  protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Mela
del  Friuli  Venezia  Giulia»,  il  cui  utilizzo  viene riservato al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta con nota n. 887 del 5 giugno 2008;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la comunicazione dell'Associazione per la certificazione DOP
della  Mela  Friulana con la quale e' stato indicato per il controllo
sulla  denominazione  «Mela  del  Friuli  Venezia Giulia» l'organismo
denominato  «INEQ  -  Istituto  Nord-Est  Qualita'»  con  sede in San
Daniele del Friuli (Udine), Via Rodeano n. 71;
  Considerato  che l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualita'» ha
predisposto  il  piano  di  controllo  per la denominazione «Mela del
Friuli Venezia Giulia» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualita'» con sede
in  San Daniele del Friuli (Udine), Via Rodeano n. 71, e' autorizzato
ad  espletare  le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e
11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Mela del
Friuli  Venezia Giulia» protetta transitoriamente a livello nazionale
con decreto 9 giugno 2008.