IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti i propri decreti datati 3 settembre 2007 e 14 novembre 2008, con i quali si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che nei decreti sopra citati sono stati riscontrati alcuni errori materiali; Ritenuto pertanto che detti decreti siano sostituiti integralmente dal seguente provvedimento; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pracownika socjalnego, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licencjat in scienze politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006; Considerato che l'istante e' in possesso dell'abilitazione alla professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L. del lavoro sociale del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che autorizza all'esercizio della professione, rilasciata dal «Ministerstwo pracy polityki spolecznej» come attestato in data 31 luglio 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (orale): 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.