IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare  3  settembre  1990, n. 20 (S.O. alla Gazzetta
Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 28 luglio 2005 dall'Impresa
Chemia  S.p.a.  con  sede  legale  in  strada statale 255, km 46 - S.
Agostino  (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: Cross;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Fenpiroximate;
  Vista la nota dell'Ufficio in data 21 maggio 2008 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota in data 5 novembre
2008  dalla  quale  risulta  che  l'impresa  ha  ottemperato a quanto
richiesto  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler  preparare  il
prodotto  fitosanitario  medesimo  nello  stabilimento  dell'impresa:
Chemia S.p.a. - s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara);
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 8 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
5  (cinque) l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in strada statale
255,  km  46  -  S.  Agostino  (Ferrara)  e'  autorizzata  a porre in
commercio   il   prodotto   fitosanitario  Nocivo  -  Pericoloso  per
l'ambiente  denominato  Cross  con  la composizione e alle condizioni
indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 200 -
250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:  Chemia  S.p.a.  -  s.s.  255,  km  46  -  S.  Agostino
(Ferrara),  autorizzato  con  decreto  dell'11  novembre  1975  e  30
novembre 1994.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12801.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
   Roma, 2 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello