IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello; Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale; Visto il decreto ministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, che contiene disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta di registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, concernente la disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore; Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2004 recante misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per i riconoscimenti delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei sottoprodotti stessi; Vista la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma nazionale di sostegno; Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008; Considerata, altresi', l'opportunita' di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalita' per il ritiro sotto controllo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2008; Decreta: Art. 1. Norme generali 1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 16 e dall'allegato VI, lettera D), del regolamento (CE) n. 479/08, nonche' dagli articoli 21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di' eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione. 2. Ai sensi del presente decreto si intende per: «Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; «ICQ» l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; «produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati; «distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.