IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  260 del 10 agosto 2000 recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni
di     attuazione    della    normativa    comunitaria    concernente
l'Organizzazione  comune di mercato del vino ed in particolare l'art.
14  concernente  la  detenzione  di  vinaccia,  i  centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;
  Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le
norme in materia ambientale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  768 del 19 dicembre 1994, che
contiene  disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in
materia  di  documenti  che  scortano  il trasporto dei prodotti e la
tenuta di registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 156 del 7 luglio
2001,   concernente   la   disciplina   per   il  riconoscimento  dei
distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  giugno  2004  recante  misure
specifiche  relative  al  mercato  nel settore dell'alcool etilico di
origine agricola;
  Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per
i  riconoscimenti  delle  imprese  che  procedono alla trasformazione
dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per
quanto    riguarda   la   distillazione   dei   sottoprodotti   della
vinificazione,  e  n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei
sottoprodotti stessi;
  Vista  la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008
che  consente  l'entrata  in  applicazione del programma nazionale di
sostegno;
  Ritenuta  la necessita' di emanare, in applicazione della normativa
comunitaria,   disposizioni   di   carattere   generale  per  rendere
applicabile  il  regime  della  distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione   effettuata  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e
della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di  rivedere,  sulla  base
dell'esperienza   acquisita,   le   modalita'  per  il  ritiro  sotto
controllo;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                           Norme generali


  1.  Con  il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali
applicative  delle  disposizioni  comunitarie  previste all'art. 16 e
dall'allegato VI, lettera D), del regolamento (CE) n. 479/08, nonche'
dagli  articoli  21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione
n.  555/2008  in  materia  di'  eliminazione  dei sottoprodotti della
vinificazione.
  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
   «Ministero»  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali  -  Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione  generale  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie e
internazionali  di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187
Roma;
   «ICQ»  l'Ispettorato  centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
   «produttori»:  qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione
di  dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di
uve,  da  mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora
in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
   «distillatori»:  i  soggetti  riconosciuti  ai  sensi  del decreto
ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.