IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  18-bis   del   citato   decreto
legislativo, ai sensi del quale il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con regolamento adottato sentite  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, stabilisce i  requisiti  di  professionalita',  onorabilita',
indipendenza e patrimoniali da  possedersi  da  parte  delle  persone
fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in  materia  di
investimenti; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Sentita la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008; 
  Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
   a) «Albo»: l'albo delle persone fisiche consulenti  finanziari  di
cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; 
   b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
   c)  «consulenza  in  materia  di  investimenti»:  il  servizio  di
investimento di cui all'articolo  1,  comma  5-septies,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
   d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti  finanziari,
i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r),  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le   imprese   di
assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui  all'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  la
societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione  di  servizi  di
investimento  ai  sensi  degli  articoli  2  e  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,  e  ogni  altro
soggetto  che  intermedia  risorse  finanziarie  attraverso  prodotti
finanziari, qualunque sia il Paese in  cui  tali  soggetti  hanno  la
propria sede; 
   e) «Organismo»: l'organismo di cui all'articolo 18-bis,  comma  2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.