IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 18-bis del citato decreto
legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle
finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, stabilisce i requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone
fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
Sentita la Banca d'Italia;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;
Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di
regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Albo»: l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari di
cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di
investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari,
i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di
assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la
societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di
investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro
soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti
finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la
propria sede;
e) «Organismo»: l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.