IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro

  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23  settembre  2008,  recante  la
«classificazione  delle  operazioni creditizie per categorie omogenee
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
  Visto   da  ultimo  il  proprio  decreto  del  24  settembre  2008,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008 e,
in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  che  attribuisce  alla Banca
d'Italia  il  compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2008-30
settembre  2008  alla  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  74  del  29  marzo  2006)  e  dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo  1°  luglio  2008-30 settembre 2008 e tenuto
conto  della  variazione,  nel  periodo  successivo  al  trimestre di
riferimento,  del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
  Visto il  decreto-legge 29  dicembre  2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  28  febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, e
l'indagine  statistica  effettuata  ai  fini  conoscitivi dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su campione di
intermediari  secondo  le modalita' indicate nella nota metodologica,
relativamente  alla  maggiorazione  stabilita  contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Avuto  presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.  231,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007  che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1°  luglio 2008-30 settembre 2008, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.