IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, Foglio n. 803 in
data  18  luglio  2008, con cui il Prof. Guido Rasi e' stato nominato
Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito   la   Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  dell'
Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge  23  dicembre  1996, n. 648, recante misure per il contenimento
della  spesa  farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per
l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 300 del 23
dicembre 1996 ed in particolare l'art. 1, comma 4;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione Unica del Farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19  settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del  4  ottobre  2000  e successivi provvedimenti di modificazione ed
integrazione,  concernenti  l'istituzione  dell'elenco dei medicinali
innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati
ma   non   sul   territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali
da  impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da quella
autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto  l'art  3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998,
n.  23,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n,
94,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998,
recante  disposizioni  urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/83/CR (e successive
direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 184 del 9 agosto
2003,   recante   attuazione   della  direttiva  2001/20/CR  relativa
all'applicazione  della  buona  pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera z);
  Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b
del  12  febbraio  2007,  finalizzata a continuare ad assicurare agli
assistiti   trattamenti   indispensabili   e  appropriati  alle  loro
specifiche   condizioni   patologiche,   attraverso  la  revisione  e
l'aggiornamento  dell'elenco  dei  farmaci  predisposto in attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;
  Ritenuto  di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili
a  totale  carico  del  Servizio  sanitario nazionale, predisposto in
attuazione  dell'art.  1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n.  536, sopra citato, nella specifica sezione concernente, in cinque
distinti allegati, i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati
della  letteratura  scientifica,  nel  trattamento  dei tumori solidi
nell'adulto,  nel  trattamento dei tumori pediatrici, nel trattamento
delle   neoplasie   e  patologie  ematologiche,  nel  trattamento  di
patologie  neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti, per
indicazioni  anche differenti da quelle previste dal provvedimento di
autorizzazione all'immissione in commercio;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349;
  Tenuto    conto    dei    pareri   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  resi nella riunione dell'11 e 12 novembre
2008;
  Tenuto  conto  degli  approfondimenti  effettuati  nel  corso della
riunione  del Gruppo tecnico delle regioni sul tema dell'off-label in
data 3 aprile 2007;

                             Determina:

                               Art. 1.

  1.  L'elenco  dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21  ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648,  istituito  con  il  provvedimento  della  Commissione Unica del
Farmaco  (CUF)  datato  20  luglio  2000,  citato in premessa, e gia'
aggiornato  come  da  determinazione  29  maggio 2007, pubblicata nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2007, e da determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nel Supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 31 ottobre 2007, e'
ulteriormente   integrato  e  aggiornato  mediante  l'aggiunta,  alla
specifica  sezione  contenente  i  cinque distinti allegati, di nuove
indicazioni  terapeutiche  relative  ad usi consolidati sulla base di
evidenze  scientifiche  presenti  in letteratura, nel trattamento dei
tumori   solidi   nell'adulto,  nel  trattamento  delle  neoplasie  e
patologie  ematologiche  e  nel  trattamento  correlato ai trapianti,
rimanendo   l'allegato   2  (trattamento  dei  tumori  pediatrici)  e
l'allegato 4 (trattamento di patologie neurologiche) invariati.
  2.  I  medicinali  inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  sono
erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale nel
rispetto   delle  estensioni  di  indicazioni  riportate  nell'elenco
medesimo.