IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; e in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' (di seguito: decreto legislativo 387/03); Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005), emanato in attuazione dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni"); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), cosi' come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l'art. 1, commi da 382 a 382-septies, che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007; Visto in particolare l'art. 2, della legge finanziaria 2008, e, in particolare, il comma 150, il quale dispone che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 dell'art. 2 della medesima legge e che con i decreti ministeriali ivi previsti, sono stabilite ulteriori disposizioni, da adottare in parte di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Ritenuto di dover procedere a definire prioritariamente le disposizioni necessarie per rendere operativi i meccanismi di incentivazione stabiliti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge finanziaria 2007; Ritenuto in particolare di dover procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera a), a definire, con un primo provvedimento, direttive generali per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 della legge finanziaria 2008, stabilendo modalita' per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai nuovi meccanismi, nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul posto agli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica; Ritenuto inoltre di dovere procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera d), ad un primo aggiornamento delle direttive di cui all'art. I l , comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che la legge finanziaria dispone un significativo aumento degli incentivi, al fine di contemperare i costi indiretti derivanti dalle difficolta' del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi impianti; Ritenuto dunque che nell'aggiornamento delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si debba procedere ad una prima revisione dei criteri di' assegnazione dell'energia elettrica incentivata ai rifacimenti di impianti esistenti per cui i suddetti costi indiretti sono sostanzialmente ridotti; Ritenuto di dover procedere in via preliminare e transitoria, sulla base degli esiti preliminare di studi effettuati dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., al riconoscimento forfetario della frazione biodegradabile di taluni rifiuti, allo scopo di consentire la pianificazione degli investimenti per la valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge.