IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 12 relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausiliari; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17, relativi alla separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa; Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995; Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, con il quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Vista l'importanza del sistema agroalimentare di qualita', legata all'elevato numero di prodotti tipici nazionali ed alla straordinaria ricchezza delle diversita' che caratterizzano l'agricoltura e la tradizione culinaria del nostro Paese; Visto che la novita' piu' rilevante di questi ultimi anni e' stata la ritrovata consapevolezza da parte dei consumatori, italiani e non, della valenza di questo patrimonio e la diffusa e consapevole partecipazione alla salvaguardia di questi valori culturali che stanno contribuendo all'arricchimento del patrimonio nazionale, anche da un punto di vista economico e sociale; Ritenuto che l'Italia ha l'opportunita' di trasformare il suo sistema agroalimentare di qualita' da potenzialmente a concretamente primo nel mondo, riuscendo a qualificare il settore rendendo adeguatamente produttiva e remunerativa l'agricoltura nel suo complesso; Ritenuto che in questo quadro la missione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' essere definita nel riposizionare l'agricoltura e l'agroalimentare al centro dello scenario economico e produttivo del Paese, valorizzandone i principali fattori competitivi quali la qualita', la cultura alimentare e il radicamento territoriale. Ritenuto, altresi', che la comunicazione e la diffusione delle informazioni costituiscono la componente strategica dell'attuazione delle politiche agricole, in quanto sono le premesse per la conoscenza e la condivisione di obiettivi comportamentali, culturali, operativi e organizzativi da condividere con i diversi soggetti che compongono il sistema dell'agroalimentare italiano; Considerata, pertanto, la necessita' di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste, criteri e modalita' per la concessione di contributi per i programmi di comunicazione; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sono determinati con il presente decreto i criteri e la modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di Comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualita'. 2. Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate dalle Organizzazioni professionali e dalle Organizzazioni cooperative attive nel settore agroalimentare a carattere nazionale, rappresentate in seno al CNEL alla data del presente decreto. Le richieste, in alternativa, possono essere presentate da una societa' di servizi dei soggetti di cui al presente comma.