IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n,  241,  Norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi   e   in   particolare   l'art.   12   relativo   alla
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausiliari;
  Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in materia di pubblico impiego ed in
particolare  gli  articoli  3, 14, 16 e 17, relativi alla separazione
tra  poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione
finanziaria tecnica ed amministrativa;
  Vista  la  deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della
Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del  23  luglio  1992,  con  il  quale si afferma che, per realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12  della  legge  n. 241/1990, l'Amministrazione puo' procedere nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
  Vista  l'importanza  del sistema agroalimentare di qualita', legata
all'elevato numero di prodotti tipici nazionali ed alla straordinaria
ricchezza  delle  diversita'  che  caratterizzano  l'agricoltura e la
tradizione culinaria del nostro Paese;
  Visto  che la novita' piu' rilevante di questi ultimi anni e' stata
la ritrovata consapevolezza da parte dei consumatori, italiani e non,
della  valenza  di  questo  patrimonio  e  la  diffusa  e consapevole
partecipazione  alla  salvaguardia  di  questi  valori  culturali che
stanno contribuendo all'arricchimento del patrimonio nazionale, anche
da un punto di vista economico e sociale;
  Ritenuto  che  l'Italia  ha  l'opportunita'  di  trasformare il suo
sistema  agroalimentare di qualita' da potenzialmente a concretamente
primo   nel  mondo,  riuscendo  a  qualificare  il  settore  rendendo
adeguatamente   produttiva   e  remunerativa  l'agricoltura  nel  suo
complesso;
  Ritenuto  che  in  questo  quadro  la  missione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e forestali puo' essere definita nel
riposizionare   l'agricoltura  e  l'agroalimentare  al  centro  dello
scenario   economico   e   produttivo  del  Paese,  valorizzandone  i
principali   fattori   competitivi  quali  la  qualita',  la  cultura
alimentare e il radicamento territoriale.
  Ritenuto,  altresi',  che  la  comunicazione  e la diffusione delle
informazioni  costituiscono  la componente strategica dell'attuazione
delle   politiche  agricole,  in  quanto  sono  le  premesse  per  la
conoscenza e la condivisione di obiettivi comportamentali, culturali,
operativi  e  organizzativi da condividere con i diversi soggetti che
compongono il sistema dell'agroalimentare italiano;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di determinare, al fine di
garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare
indicazioni   circa  la  presentazione  delle  richieste,  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  i  programmi di
comunicazione;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1.  Ai  sensi  dell'art.  12  della  legge n. 241/1990 e successive
modificazioni,  sono  determinati con il presente decreto i criteri e
la modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione di
Programmi  di  Comunicazione per il coinvolgimento della propria base
associativa  nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore
della sua qualita'.
  2.  Le  richieste di cui al comma 1 possono essere presentate dalle
Organizzazioni   professionali  e  dalle  Organizzazioni  cooperative
attive    nel   settore   agroalimentare   a   carattere   nazionale,
rappresentate  in  seno  al  CNEL  alla data del presente decreto. Le
richieste,  in alternativa, possono essere presentate da una societa'
di servizi dei soggetti di cui al presente comma.