IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'articolo  6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
"l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'articolo  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85,  recante  "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di  Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge  24  dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  le funzioni del
Ministero   della   salute   con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista la domanda del 17 luglio 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta
S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto
l'importazione  parallela  dalla  Germania del prodotto SPORTAK 45 EW
ivi  registrato al n. 5494-00 a nome dell'impresa BASF SE con sede in
Ludwigshafen (Germania);
  Vista  la  comunicazione  del  Bundesamt  für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione SPORTAK 45 EW e con il numero di registrazione 9693 del
16 luglio 1998, a nome dell'impresa BASF Italia S.r.l.;
  Considerato   che   il   prodotto  di  riferimento  SPORTAK  45  EW
autorizzato  in Italia al n. 9693, e' stato sottoposto alla procedura
di  riclassificazione  come previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2003,  n.  65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Considerato  che  l'impresa  Rocca  Frutta  S.r.l.  ha  chiesto  di
denominare il prodotto importato col nome GLADIO;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto  il  versamento  di  € 516,46 effettuato dal richiedente
quale  tariffa  per  gli  accertamenti  conseguenti al rilascio della
presente autorizzazione;
                              Decreta:

  1.  E'  rilasciata  all'impresa  Rocca  Frutta  S.r.l., con sede in
Gaibana  (Ferrara),  via  Ravenna, 1114, l'autorizzazione n. 14499/IP
all'importazione  parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario
N,  PERICOLSOSO  PER  L'AMBIENTE,  denominato  SPORTAK  45  EW ed ivi
autorizzato  al  n.  5494-00.  Il prodotto importato viene denominato
GLAUDIO.
  2.  Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura  presso gli stabilimenti delle imprese CERA CHEM Sarl
(Luxemburg  -  Lussemburgo), Stefes GmbH (Hamburg - Germania), Menora
GmbH (Graz - Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso
gli  stabilimenti delle imprese Altaller Italia S.r.l. (San Colombano
al  Lambro  -  Milano),  IRCA  Service  S.p.A. (Fornivo S. Giovanni -
Bergamo).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego  nelle  taglie  da  200,  250, 500 ml e da 1, 5, 10, 20, 25
litri.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello