IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
«Codice delle assicurazioni private»;
  Visto l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2,
ai  sensi  del  quale  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  e
successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con
regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia;
  Visto  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile
2008,   n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni  e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di  garanzia  per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le  vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31  dicembre  di  ciascun  anno  il Ministro dello sviluppo economico
determina   con   proprio   decreto,   tenuto   conto  dei  risultati
dell'esercizio  che  sono  determinati  nel rendiconto della gestione
dell'anno  precedente,  la  misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per  le  vittime  della  caccia»  nell'esercizio  2007, trasmesso dal
Presidente  della  CONSAP,  con  nota n. 08/13843 del 27 maggio 2008,
nella   quale   si  rappresenta  conseguentemente  l'opportunita'  di
mantenere  per  il  2009 l'aliquota contributiva nella misura del 5%,
pari a quella massima legislativamente prevista;
  Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo  -  concernente  la  determinazione  dell'aliquota  per il
calcolo  degli  oneri  di  gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell'esercizio 2009;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2009  l'aliquota
contributiva   nella   misura   del   5%,   pari   a  quella  massima
legislativamente prevista;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.   Il   contributo   che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio
dell'assicurazione  obbligatoria  per la responsabilita' civile verso
terzi  derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria, dall'uso
delle  armi  o degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a
versare   per  l'anno  2009  alla  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  «Fondo di
garanzia per le vittime della caccia» e' determinato nella misura del
5%  dei  premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto della
detrazione  per  gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento
ISVAP di cui in premessa.