IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
«Codice delle assicurazioni private»;
  Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2,
ai  sensi  del  quale  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  e
successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con
regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada;
  Visto  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile
2008,   n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni  e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di  garanzia  per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le  vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
  Visto  l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31  dicembre  di  ciascun  anno  il Ministro dello sviluppo economico
determina   con   proprio   decreto,   tenuto   conto  dei  risultati
dell'esercizio  che  sono  determinati  nel rendiconto della gestione
dell'anno  precedente,  la  misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per   le   vittime  della  strada  e  dell'organismo  di  indennizzo»
nell'esercizio  2007, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota
n.   08/13844   del  27  maggio  2008,  nella  quale  si  rappresenta
conseguentemente  l'opportunita'  di mantenere per il 2009 l'aliquota
contributiva  nella  medesima misura del 2,5% a suo tempo determinata
per il 2008;
  Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo  -  concernente  la  determinazione  dell'aliquota  per il
calcolo  degli  oneri  di  gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell'esercizio 2009;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2009  l'aliquota
contributiva  nella  misura  del  2,5%,  pari  a quella stabilita per
l'esercizio precedente;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  contributo  che  le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2009  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi
incassati  nello  stesso esercizio, al netto della detrazione per gli
oneri  di  gestione  stabilita  con  il provvedimento ISVAP di cui in
premessa.