IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo
16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le forze di polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i limiti minimi di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 4,
commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le
modalita' di trattamento dei dati personali;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello
Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3,
della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre
2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure riservate
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure
per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-ter e
4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53:
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
aprile 1991, n. 94.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1991, n. 138, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 aprile 1991, n. 99.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2
giugno 1999, n. 295, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 agosto 1999, n. 198.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e
4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il
seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi operatori ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».