IL MINISTRO DEL LAVORO,  DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
che  trasferisce  le  funzioni  del  Ministero  della  salute  con le
inerenti   risorse   finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  180  del  2  agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'Amministrazione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  502,  del  30 dicembre 1992, e
successive   modifiche   e   integrazioni,  che,  all'art  3-septies,
definisce  le  prestazioni  socio-sanitarie  e  l'ambito dell'atto di
indirizzo  e coordinamento volto ad assicurare livelli uniformi delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 14 gennaio
1997  recante  «Approvazione  dell'atto  di indirizzo e coordinamento
alle  regioni  e  alle  Province  Autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private»;
  Vista  la  legge  n.  419  del  30  novembre 1998, art. 2, comma 1,
lettera  n),  che  prevede  l'emanazione  di  un  atto di indirizzo e
coordinamento   al   fine   di   assicurare  livelli  uniformi  delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio  2001, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre
1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:
   per  favorire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  delle prestazioni
socio-sanitarie  necessarie  a soddisfare le necessita' assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi   e'   organizzata   di   norma   attraverso  la  valutazione
multidisciplinare  del  bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato  e  personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti;
   la  Regione  emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a
livello  territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e
l'articolazione  del  piano  di lavoro personalizzato vigilando sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001,  di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
che    individua    l'assistenza    territoriale    residenziale    e
semi-residenziale   tra   le   prestazioni  di  assistenza  sanitaria
garantite  dal servizio nazionale in quanto ricompresa nel livello di
assistenza distrettuale;
  Vista  l'intesa  Stato-Regioni  del 23 marzo 2005, la quale dispone
all'art. 3 che:
   la  definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla  cabina  di  regia e vengono recepiti dal Ministero della salute
con   propri   decreti   attuativi,  compresi  i  flussi  informativi
finalizzati  alla  verifica degli standard qualitativi e quantitativi
dei livelli essenziali di assistenza;
   il  conferimento  dei  dati al Sistema Informativo Sanitario, come
indicato  al  comma  6,  e'  ricompreso  tra gli adempimenti cui sono
tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato  di  cui  all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004;
  Visto  l'accordo  quadro,  del  22  febbraio 2001, tra il Ministero
della  salute,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome di Trento e di
Bolzano  per  lo  sviluppo  del  nuovo  Sistema informativo Sanitario
Nazionale  che  all'art.  6,  in  attuazione  dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, stabilisce che le funzioni di
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle fasi di attuazione del
Nuovo sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;
  Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
il  quale  e'  stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
  Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
finalita'  di  supportare  il  monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
  Vista l'intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone
l'avvio  del  progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con
l'obiettivo  di  individuare le metodologie e i contenuti informativi
necessari  al  pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS);
  Considerato  il parere positivo espresso, in data 21 febbraio 2007,
dalla  cabina di regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sul
documento  «Prestazioni  residenziali  e semiresidenziali - Relazione
finale», risultato conclusivo delle attivita' condotte dal Mattone 12
«Prestazioni   Residenziali   e  Semiresidenziali»,  nell'ambito  del
programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;
  Considerato  il  parere  positivo espresso, in data 30 maggio 2007,
dalla  Commissione  per  la definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali   di   assistenza  in  merito  al  documento  «Prestazioni
residenziali e semiresidenziali», elaborato dall'apposito sottogruppo
socio-sanitario;
  Visto  il  decreto  del  12  dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di
attuazione  dell'art.  20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181,
comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante:   “Codice   in   materia   di   protezione   dei  dati
personali”»  con il quale si individuano i trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  la  scheda C-01 del suddetto
schema  di  Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari  effettuati  dal  Ministero  della  salute,  prevede,  per
l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione
dell'assistenza   sanitaria,  la  gestione  dei  dati  relativi  alle
prestazioni  di  assistenza  residenziale  e semiresidenziale privati
degli elementi direttamente identificativi, in quanto gia' comunicati
in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome;
  Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, redatto ai
sensi  degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  sul  quale  l'Autorita'  Garante per la Protezione dei dati
personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;
  Tenuto  conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema
di  Regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dalle Regioni e Province Autonome prevede che:
   i  dati  provenienti  dalle  aziende sanitarie siano privati degli
elementi  identificativi  diretti subito dopo la loro acquisizione da
parte della Regione o Provincia Autonoma;
   ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e
della  eventuale  interconnessione  con  altre  banche dati sanitarie
della  Regione,  la  specifica  struttura  tecnica  individuata dalla
Regione,   alla  quale  viene  esplicitamente  affidata  la  funzione
infrastrutturale,  provvede  ad  assegnare ad ogni soggetto un codice
univoco  che non consente la identificazione dell'interessato durante
il trattamento dei dati;
  Considerato  che,  tra  gli  obiettivi strategici del Nuovo Sistema
Informativo  Sanitario  (NSIS)  una  delle componenti fondamentali e'
rappresentata   dal   «Sistema  di  integrazione  delle  informazioni
sanitarie  individuali»,  nell'ambito  del  quale  e'  ricompreso  il
monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali;
  Constatata   la  necessita'  di  avviare  l'acquisizione  dei  dati
relativi all'assistenza residenziale e semiresidenziale per finalita'
riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi
del  volume  di  prestazioni,  e  valutazioni  sulle  caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento;
  Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.

                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente decreto si applica alle prestazioni residenziali e
semiresidenziali   per  anziani  o  persone  non  autosufficienti  in
condizioni   di   cronicita'   e/o   relativa  stabilizzazione  delle
condizioni cliniche.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per «prestazione
residenziale   e   semiresidenziale»   il   complesso   integrato  di
interventi, procedure e attivita' sanitarie e socio-sanitarie erogate
a   persone   non  autosufficienti  e  non  assistibili  a  domicilio
all'interno di idonee unita' d'offerta accreditate.
  3.  Per unita' d'offerta accreditata (di seguito definita unita' di
offerta) si intende un'unita' organizzativa di risposta assistenziale
di carattere residenziale e/o semiresidenziale.
  4.  Le tipologie di prestazioni residenziali e semiresidenziali per
anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o
relativa  stabilizzazione  delle condizioni cliniche, contemplate dal
presente   decreto  sono  riconducibili  alla  classificazione  delle
prestazioni, approvata, in data 30 maggio 2007, dalla Commissione per
la   definizione   e   l'aggiornamento   dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  sulla  base  del  documento  «Prestazioni residenziali e
semiresidenziali»       elaborato      dall'apposito      Sottogruppo
socio-sanitario,  sulla  base  dei risultati prodotti nell'ambito del
programma ««Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale», dal Mattone 12
«Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali».
  Trattamenti  erogati  in  Unita' d'offerta Residenziali Intensive a
persone   non   autosufficienti  richiedenti  trattamenti  Intensivi,
essenziali  per  il  supporto  alle  funzioni vitali come ad esempio:
ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale
protratta,  trattamenti  specialistici  ad alto impegno (tipologie di
utenti:  stati  vegetativi  o  coma  prolungato,  persone  con  gravi
insufficienze    respiratorie,    persone    affetti    da   malattie
neurodegerative progressive).
  Trattamenti  erogati  in  Unita' d'offerta Residenziali Estensive a
persone   non   autosufficienti  con  elevata  necessita'  di  tutela
sanitaria   (come   ad   esempio:  cure  mediche  e  infermieristiche
quotidiane,  trattamenti  di recupero funzionale, somministrazione di
terapie  e.v.,  nutrizione  enterale,  lesioni  da  decubito profonde
etc.).
  Trattamenti  erogati in Unita' d'offerta Residenziale a persone con
demenza  senile  nelle fasi in cui il disturbo mnesico e' associato a
disturbi  del  comportamento  e/o  dell'affettivita'  che  richiedono
trattamenti  estensivi  di  carattere riabilitativo, riorientamento e
tutela personale in ambiente «protesico».
  Trattamenti   erogati   in   Unita'   d'offerta   Residenziali   di
lungoassistenza  e  di  mantenimento,  anche  di  tipo riabilitativo,
erogate  a persone non autosufficienti con bassa necessita' di tutela
Sanitaria (Unita' d'offerta Residenziali di Mantenimento).
  Trattamenti  semiresidenziali  - Trattamenti di riabilitazione e di
mantenimento per anziani erogate in Unita' d'offerta o centri diurni.
  Trattamenti  Semiresidenziali  Demenze  - Cure estensive erogate in
Unita'  d'offerta o in centri diurni a persone con demenza senile che
richiedono  trattamenti  di carattere riabilitativo, riorientamento e
tutela personale.