IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»; Visto il decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, che, all'art 3-septies, definisce le prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento volto ad assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»; Vista la legge n. 419 del 30 novembre 1998, art. 2, comma 1, lettera n), che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che: per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti; la Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, che individua l'assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale; Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che: la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo Sanitario Nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»; Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS); Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; Vista l'intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS); Considerato il parere positivo espresso, in data 21 febbraio 2007, dalla cabina di regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sul documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali - Relazione finale», risultato conclusivo delle attivita' condotte dal Mattone 12 «Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali», nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»; Considerato il parere positivo espresso, in data 30 maggio 2007, dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in merito al documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali», elaborato dall'apposito sottogruppo socio-sanitario; Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”» con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute, prevede, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto gia' comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome; Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul quale l'Autorita' Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006; Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome prevede che: i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione o Provincia Autonoma; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati; Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali e' rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale e' ricompreso il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali; Constatata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati relativi all'assistenza residenziale e semiresidenziale per finalita' riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto si applica alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche. 2. Ai fini del presente decreto si intende per «prestazione residenziale e semiresidenziale» il complesso integrato di interventi, procedure e attivita' sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio all'interno di idonee unita' d'offerta accreditate. 3. Per unita' d'offerta accreditata (di seguito definita unita' di offerta) si intende un'unita' organizzativa di risposta assistenziale di carattere residenziale e/o semiresidenziale. 4. Le tipologie di prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, contemplate dal presente decreto sono riconducibili alla classificazione delle prestazioni, approvata, in data 30 maggio 2007, dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sulla base del documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali» elaborato dall'apposito Sottogruppo socio-sanitario, sulla base dei risultati prodotti nell'ambito del programma ««Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale», dal Mattone 12 «Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali». Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali Intensive a persone non autosufficienti richiedenti trattamenti Intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi o coma prolungato, persone con gravi insufficienze respiratorie, persone affetti da malattie neurodegerative progressive). Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali Estensive a persone non autosufficienti con elevata necessita' di tutela sanitaria (come ad esempio: cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, lesioni da decubito profonde etc.). Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziale a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico e' associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettivita' che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente «protesico». Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali di lungoassistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, erogate a persone non autosufficienti con bassa necessita' di tutela Sanitaria (Unita' d'offerta Residenziali di Mantenimento). Trattamenti semiresidenziali - Trattamenti di riabilitazione e di mantenimento per anziani erogate in Unita' d'offerta o centri diurni. Trattamenti Semiresidenziali Demenze - Cure estensive erogate in Unita' d'offerta o in centri diurni a persone con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale.