IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
che  trasferisce  le  funzioni  del  Ministero  della  salute  con le
inerenti   risorse   finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  180  del  2  agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'Amministrazione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  502,  del  30 dicembre 1992, e
successive  modifiche  e integrazioni, che, all'art. 3-septies, comma
2,  definisce  le  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale e le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
  Vista  la  legge  n.  419  del  30  novembre 1998, art. 2, comma 1,
lettera  n),  che  prevede  l'emanazione  di  un  atto di indirizzo e
coordinamento   al   fine   di   assicurare  livelli  uniformi  delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio  2001, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre
1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:
   per  favorire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  delle prestazioni
socio-sanitarie  necessarie  a soddisfare le necessita' assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi   e'   organizzata   di   norma   attraverso  la  valutazione
multidisciplinare  del  bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato  e  personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti;
   la  Regione  emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a
livello  territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e
l'articolazione  del  piano  di lavoro personalizzato vigilando sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001,  di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
che   individua   l'assistenza   territoriale   domiciliare   tra  le
prestazioni  di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale
in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale;
  Visto  l'Accordo  Quadro,  del  22  febbraio 2001, tra il Ministero
della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  Sistema Informativo Sanitario
Nazionale  che  all'art.  6,  in  attuazione  dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, stabilisce che le funzioni di
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle fasi di attuazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;
  Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
il  quale  e'  stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
  Vista  l'Intesa  Stato-regioni  del 23 marzo 2005, la quale dispone
all'art. 3 che:
   la  definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla  Cabina  di  Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute
con   propri   decreti   attuativi,  compresi  i  flussi  informativi
finalizzati  alla  verifica degli standard qualitativi e quantitativi
dei Livelli Essenziali di Assistenza;
   il  conferimento  dei  dati al Sistema Informativo Sanitario, come
indicato  al  comma  6,  e'  ricompreso  tra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato  di  cui  all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004;
  Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
finalita'  di  supportare  il  monitoraggio dei Livelli Essenziali di
Assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
  Vista l'Intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone
l'avvio  del  progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con
l'obiettivo  di  individuare le metodologie e i contenuti informativi
necessari  al  pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS);
  Considerato  il  parere  positivo espresso, in data 16 maggio 2007,
dalla  Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sul
documento  «Assistenza primaria e prestazioni domiciliari - Relazione
finale», risultato conclusivo delle attivita' condotte dal Mattone 13
«Assistenza  primaria  e  prestazioni  Domiciliari»  nell'ambito  del
programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;
  Considerato  il  parere positivo espresso, in data 18 ottobre 2006,
dalla  Commissione  per  la definizione e l'aggiornamento dei Livelli
Essenziali    di   Assistenza   in   merito   al   documento   «Nuova
caratterizzazione  dell'assistenza  territoriale  domiciliare e degli
interventi ospedalieri a domicilio»;
  Visto  il  decreto  del  12  dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di
attuazione  dell'art.  20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181,
comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante:  «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il
quale  si  individuano  i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dal Ministero della Salute;
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  la  scheda C-01 del suddetto
Regolamento,    prevede,    per   l'esercizio   delle   funzioni   di
programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, la
gestione  dei  dati relativi all'assistenza domiciliare programmata e
integrata,  privati  degli  elementi  direttamente identificativi, in
quanto  gia'  comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province
Autonome;
  Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, redatto ai
sensi  degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  sul  quale  l'Autorita'  Garante per la Protezione dei dati
personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;
  Tenuto  conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema
di  Regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che:
   i  dati  provenienti  dalle  aziende sanitarie siano privati degli
elementi  identificativi  diretti subito dopo la loro acquisizione da
parte della Regione o provincia autonoma;
   ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e
della  eventuale  interconnessione  con  altre  banche dati sanitarie
della  Regione,  la  specifica  struttura  tecnica  individuata dalla
Regione,   alla  quale  viene  esplicitamente  affidata  la  funzione
infrastrutturale,  provvede  ad  assegnare ad ogni soggetto un codice
univoco  che non consente la identificazione dell'interessato durante
il trattamento dei dati;
  Considerato  che,  tra  gli  obiettivi strategici del Nuovo Sistema
Informativo  Sanitario  (NSIS)  una  delle componenti fondamentali e'
rappresentata   dal   «Sistema  di  integrazione  delle  informazioni
sanitarie  individuali»,  nell'ambito  del  quale  e'  ricompreso  il
monitoraggio dell'assistenza domiciliare;
  Constatata  la  necessita'  di  avviare  l'acquisizione  del flusso
informativo   relativo   all'assistenza   domiciliare  per  finalita'
riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi
del  volume  di  prestazioni,  e  valutazioni  sulle  caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento;
  Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.

                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  agli  interventi sanitari e
socio-sanitari  erogati in maniera programmata da operatori afferenti
al SSN, nell'ambito dell'assistenza domiciliare.
  2.   Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per  assistenza
domiciliare   il  complesso  integrato  di  interventi,  procedure  e
attivita'  sanitarie  e  socio-sanitarie  erogate a persone presso il
proprio domicilio.