LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
   LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

   nell'odierna seduta del 20 marzo 2008:
  Visto  l'art.  8,  comma  6,  della legge 5 giugno 2003, n. 131 che
prevede  che  il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede
di  Conferenza  Stato-Regioni  o  di  Conferenza unificata, dirette a
favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il
raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
  Vista  la  legge 24 giugno 1997 n 196, recante «Norme in materia di
promozione dell'occupazione»;
  Visto  l'allegato  A dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio del
2000 relativo all'accreditamento delle strutture formative;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  25  maggio  2001, n. 166 in materia di accreditamento delle sedi
formative;
  Visto  il nuovo titolo V della Costituzione che all'art. 117, comma
3,  distingue  il  ruolo  istituzionale dello Stato e delle Regioni e
Province autonome, precisando le materie di relativa competenza;
  Visto     l'Accordo    Stato-Regioni    del    1°    agosto    2002
sull'accreditamento   delle   strutture   formative   e   delle  sedi
orientative;
  Esaminati   i  dispositivi  di  accreditamento  implementati  dalle
Regioni e Province Autonome nel sessennio 2001-2007;
  Considerato che l'accreditamento delle strutture formative previsto
dal  Decreto  ministeriale  n. 166 del 2001 ha consentito la messa in
trasparenza  dell'offerta formativa territoriale e la definizione dei
requisiti  delle  sedi  e dei soggetti attuatori, individuando regole
minime  condivise  a  livello  nazionale  e  che l'innalzamento degli
obiettivi  strategici  sottesi all'accreditamento fanno di questo uno
strumento  per  far  crescere  qualitativamente  l'offerta  formativa
tenuto  conto  dell'evoluzione  della domanda sociale, dei fabbisogni
formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale;
  Considerato   il  «Quadro  strategico  nazionale  per  la  politica
regionale   di  sviluppo  2007-2013»  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione,
all'interno  del  quale  si  afferma:  “l'accreditamento  delle
strutture  formative  deve  evolvere  in  direzione  di  una maggiore
attenzione  ad  indicatori sulla qualita' del servizio fornito con un
modello  rispondente  a  standard minimi comuni a livello nazionale e
che  eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e
assicuri un'effettiva apertura del mercato”»;
  Considerato  il  Capitolo  V -  modalita'  di  attuazione - dei POR
2007-2013:  Modalita' di accesso ai finanziamenti FSE dove si afferma
che  «le Autorita' di gestione ricorrono sempre a procedure aperte di
selezione  dei  progetti  relativi ad attivita' formative. Al fine di
garantire  qualita' delle azioni finanziate agli utenti, l'accesso ai
finanziamenti  per  le  attivita'  formative  da  finanziare  - fermo
restando il rispetto delle norme in materia di concorrenza richiamate
nel  presente  paragrafo  5.5  -  e'  in  linea  con  il  sistema  di
accreditamento,   secondo   la  normativa  comunitaria,  nazionale  e
regionale vigente»;
  Considerato  che  il  Ministero del lavoro e il Coordinamento delle
Regioni  e Province autonome, convinti della necessita' di proseguire
nella direzione dell'innalzamento costante della qualita' del sistema
formativo,  hanno  avviato  gia'  dal 2006 un processo di riflessione
sull'esperienza  intercorsa,  attraverso  la  definizione di un nuovo
sistema  di  accreditamento  delle  strutture  formative rivolto alla
qualita' dei servizi;
  Considerata  l'approvazione,  in data 5 luglio 2007, da parte della
Commissione  IX  della  Conferenza  delle Regioni e Province Autonome
della  proposta  di  revisione  del  sistema  di accreditamento delle
strutture formative per la qualita' dei servizi, elaborata dal gruppo
tecnico istituito ad hoc e coordinato da ISFOL e Tecnostruttura;
  Considerata  l'apertura del tavolo di confronto presso il Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale tra il Ministero medesimo, il
Ministero  della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e
ricerca,  le  Regioni,  le Province Autonome di Trento e Bolzano e le
Parti  sociali  per  la  condivisione degli standard minimi del nuovo
sistema di accreditamento;
  Considerato  le  risultanze  della  seduta  del 18 gennaio 2008 del
tavolo sopra menzionato;
  Vista  la proposta di intesa, nel testo pervenuto dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale il 17 marzo 2008 e diramata, in
pari data, alle Regioni;
  Vista  la  nota  del  18 marzo 2008 con la quale il Ministero della
pubblica  istruzione,  ha  espresso la propria condivisione sul testo
proposto;
  Vista  la  nota  del  18  marzo  2008 con la quale il Coordinamento
tecnico  della  Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
delle Regioni ha espresso avviso favorevole alla proposta;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle Regioni e delle Province
autonome, espresso nel corso di questa seduta;
                           Sancisce intesa

tra  il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della
pubblica  istruzione,  il  Ministero  dell'universita'  e ricerca, le
Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento e Bolzano, nei termini
sottoindicati:
  Premesso che:
   il  miglioramento  della  qualita'  dei  sistemi di erogazione dei
servizi  (di  istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro
tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro) rappresenta, nell'ambito della
sfida complessiva posta dalla strategia di Lisbona e dal programma di
lavoro  Istruzione  &  Formazione  2010, uno degli obiettivi piu'
rilevanti, che ciascun paese si impegna a perseguire sulla base delle
rispettive specificita', inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di
coesione ed equita' sociale dell'Unione europea;
   le Regioni e Province autonome considerano l'accreditamento, volto
a  garantire  i  cittadini/utenti della qualita' dei servizi erogati,
uno  strumento,  per elevare la qualita' e l'efficacia dei sistemi di
formazione  e,  quindi,  favorire  l'integrazione rispetto agli altri
sistemi   nei   diversi  territori  nella  prospettiva  del  lifelong
learning;
   il  lavoro  di  revisione  del sistema di accreditamento ha tenuto
conto   anche   della  necessita'  di  recepire  alcuni  fondamentali
orientamenti  comunitari  e  che in tale prospettiva il Ministero del
lavoro,    le   Regioni   e   Province   autonome   hanno   proceduto
all'individuazione  di  criteri  che,  sulla  base  delle  esperienze
maturate  nelle  singole realta' territoriali, definissero un livello
minimo  comune  di garanzia e controllo dei soggetti che percepiscono
finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall'amministrazione
regionale/provinciale quali erogatori di servizi di formazione;
  Convengono quanto segue:
   di  individuare  un  set  minimo  di  principi,  criteri, linee di
indirizzo  e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative
(allegati numeri 1 e 2), in grado di garantire un livello di qualita'
dell'offerta   formativa   condiviso   da  tutte  le  amministrazioni
regionali/provinciali;
   di  configurare  tale  set  minimo  di principi, criteri, linee di
indirizzo  e  requisiti  come  un sistema di regole, progressivamente
attuabile;
   di  ritenere  tale  set  minimo condiviso l'obiettivo del graduale
adeguamento  degli  attuali  dispositivi  di  accreditamento,  per la
costruzione  di un sistema che, oltre all'esigenza di selezione degli
enti  attuatori,  sia  in  grado  di  rispondere  ad  una  logica  di
mantenimento  di  un  livello  qualitativo condiviso e praticabile su
tutto il territorio nazionale;
   di procedere, all'interno del tavolo di confronto istituito presso
il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'elaborazione
di  approfondimenti  per l'individuazione di macrotipologie formative
per le quali possono essere previsti eventuali requisiti specifici;
   di escludere dall'accreditamento i seguenti soggetti:
    i  datori  di  lavoro  pubblici  e privati, per lo svolgimento di
attivita' formative per il proprio personale;
    le  aziende  e  gli  enti  pubblici  e privati dove si realizzano
attivita' di stage e tirocinio;
   di considerare i seguenti allegati parte integrante della presente
Intesa:
    Allegato 1 - La struttura del nuovo sistema di accreditamento;
    Allegato 2 - Tabelle sui requisiti/linee d'indirizzo;
    Allegato  3  -  Elenco  adempimenti  sulla sicurezza, prevenzione
incendi  e antinfortunistica - Criterio A «Risorse infrastrutturali e
logistiche»;
    Allegato  4 - Standard documentale minimo - Criterio C «Capacita'
gestionali e risorse professionali»;
    Allegato  5  - Decreto del Ministero della pubblica istruzione di
concerto  con  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
29  novembre  2007  recante criteri di accreditamento delle strutture
formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione.
     Roma, 20 marzo 2008
                                           Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia