IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di biologo;
  Vista   l'istanza   della  sig.ra  Bachmayer-Schagerl  Simone  cgt.
Grazioli,  nata  a  Vienna  il  9  luglio  1953, cittadina austriaca,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui
e'  in  possesso  ai  fini  dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di biologo - Sezione A dell'albo;
  Preso  atto  che  e' in possesso del titolo accademico di «Doktorin
der  Philsophie  -  studienrichtung Biologie, studienzweig Zoologie»,
conseguito nel 1981 presso 1'Universita' di Vienna;
  Preso atto che detto titolo accademico, in virtu' dello «scambio di
note»  tra  Italia  e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e
titoli  accademici,  sottoscritto  a  Vienna  il  28 gennaio 1999, e'
riconosciuto equipollente alla laurea italiana in scienze biologiche;
  Considerato  che,  secondo  quanto  dichiarato  dal Ministero della
scienza  e della ricerca austriaco, detto titolo accademico configura
una  «formazione  regolamentata», cosi' come prevista dalla direttiva
2005/36/CE;
  Considerato  che  la richiedente ha documentato di aver maturato in
Austria esperienza professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 19 settembre e 25 novembre 2008;
  Sentito  il  conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine
nazionale di categoria;
  Ritenuto    che   la   richiedente   non   abbia   una   formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto e'
necessario applicare misure compensative;
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, nata a Vienna
il  9  luglio  1953,  cittadina  austriaca, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «biologi»  sezione  A  e  l'esercizio  della omonima
professione in Italia.