IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

   Visto  il  regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
   Visto   l'art.  548  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
   Visto  l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del  13  maggio  1999,  relativo  agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  Testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e strumenti
finanziari  a  breve,  medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale,   il   tasso   di   interesse   o  i  criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
   Visto  il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto   il  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni   recante  riordino  della
disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249 del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  398  del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi,  i  limiti  e  le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
deve  attenersi  nell'effettuare  le operazioni finanziarie di cui al
medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano
disposte  dal  Direttore  generale  del Tesoro o, per sua delega, dal
Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
   Vista  la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
   Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e 11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
   Visto  il  decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
   Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
   Vista  la  legge  22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009,
ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso;
   Visto  l'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre  2003,  n.  398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione  in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
   Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  del  12  febbraio 2004,
recante  norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di
titoli di Stato;
   Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure   da   adottare   in   caso   di  ritardo  nell'adempimento
dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti
degli  operatori  che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
   Considerato  che  l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, ad euro 25.906 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;

                              Decreta:


                               Art. 1.

   Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  dicembre 2003, n. 398, nonche' del
decreto  ministeriale  del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e
in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello
Stato,  e'  disposta  per  il  30  gennaio  2009  l'emissione,  senza
l'indicazione   del  prezzo  base,  dei  Buoni  ordinari  del  Tesoro
(appresso  denominati  BOT)  a 119 giorni con scadenza 29 maggio 2009
fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.
   Per  la  presente  emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.