IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Ferrara

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce
agli  uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - ora
Direzioni provinciali del lavoro (decreto ministeriale del 7 novembre
1996  n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997) - le funzioni
amministrative   in   materia  di  determinazione  delle  tariffe  di
facchinaggio,  in  precedenza  esercitate dalle soppresse commissioni
provinciali  per  la  disciplina  dei lavori di facchinaggio previste
dall'art. 3 della legge 407/1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70  del  2  febbraio  1995  -  inerente  il  Regolamento  sulla
semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia di lavori
di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale -  Direzione  generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
5/525620/70  n.  39/97  del  18 marzo 1997 - inerente i compiti delle
Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - in
materia  di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del
decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 ed in
particolare  le  disposizioni  che  richiamano  la necessita' di fare
riferimento  alle  retribuzioni  previste  dai  Contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  ovvero  da accordi stipulati da organizzazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, oltre agli
oneri complessivi di impresa;
  Vista  la  richiesta  di determinazione delle nuove tariffe minime,
per  le  operazioni di facchinaggio, trasmessa a questo Ufficio dalle
Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, relative al
periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
  Visto  il  decreto  del  28  aprile 2008 n. 8, con cui il direttore
della  direzione  provinciale del lavoro di Ferrara ha determinato le
tariffe   minime   di  facchinaggio  valide,  per  l'anno  2008,  nel
territorio provinciale;
  Considerato  che  in  virtu'  del citato decreto per l'anno 2008 le
tariffe  minime provinciali per il facchinaggio corrispondono ad euro
19,56 ed in particolare, per il settore petrolchimico, ad euro 18,16;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore,  nonche'  le  associazioni  di  rappresentanza del movimento
cooperativo,    in   occasione   della   riunione   dell'Osservatorio
provinciale  sulle  attivita'  di  facchinaggio  tenutasi  in data 23
dicembre   2008,   nel   corso   della  quale  sono  state  formulate
osservazioni e proposte che l'Ufficio ha acquisito;
  Considerati   i   maggiori  costi  dovuti  agli  aumenti  economici
derivanti  dall'incidenza  del  costo del lavoro e quindi anche degli
oneri  contributivi  e  fiscali  a  carico  delle imprese, oltre che,
ovviamente,  degli  oneri  derivanti dall'applicazione degli istituti
contrattuali,  diretti ed indiretti, in virtu' dell'accordo economico
dell'11  dicembre 2007 che operera' un ulteriore incremento sui costi
da  sostenere  in  applicazione  dei vari istituti contrattuali a far
data dal marzo e settembre 2009;
  Tenuto  conto  dell'incremento  degli  oneri assicurativi dovuti al
calcolo  del premio annuale INAIL sulle retribuzioni globali di fatto
e non piu' su quelle convenzionali;
  Considerati  altresi'  i  seguenti indicatori economici: gli indici
ISTAT    delle   retribuzioni   contrattuali   orarie   nei   settori
dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati,
per  l'anno  2008 ed il tasso d'inflazione programmato, riportato nel
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni
2008/2011 e 2009/2013, nonche' il tasso di inflazione reale;
  Tenuto  conto  altresi'  degli  oneri  previsti  per la tutela e la
sicurezza  dei  lavoratori  e  dei  luoghi di lavoro in ragione anche
delle recenti norme e direttive del Ministro in materia;
  Ritenuto  di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime
per le operazioni di facchinaggio;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Le  tariffe  minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al
31 dicembre 2008 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate del
4%  a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, come da
tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.