IL SOTTOSEGRETARIO
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo
e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, on. Michela Vittoria Brambilla sono state
delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della
legislazione nazionale del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle
Regioni e dalle Province autonome la definizione degli standard
minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli
stessi sull'intero territorio nazionale;
Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio
2006, ha convenuto, nella riunione del 30 maggio 2007, sulla
necessita' di attuare una definizione degli standard a livello
nazionale con successivo recepimento da parte delle Regioni e delle
Province autonome, promuovendo l'istituzione di un apposito tavolo
tecnico, cui hanno fatto seguito riunioni di approfondimento tra i
rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle
tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui
vi e' necessita' di individuare caratteristiche similari e omogenee
su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche
esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei
contesti territoriali;
Ravvisata la necessita' di assicurare maggiore competitivita'
all'offerta turistica nazionale nel mercato globale individuando
misure di promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale;
Ritenuto di dover procedere all'identificazione di standard minimi
nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli
alberghi, lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti
per materia, l'individuazione, nelle norme di recepimento, di
ulteriori caratteristiche connesse al territorio;
Visto il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
relativo alla seduta del 18 settembre 2008, dal quale si evince che
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
relativo all'armonizzazione della classificazione degli alberghi e'
stata sancita l'intesa ma, nel contempo, e' stata richiesta una
modifica all'art. 3 dello schema del provvedimento stesso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3
dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sottoposto all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 settembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
Sono definiti, come da prospetto allegato, gli standard minimi
nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli
alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle
crescente.