Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato: Gabinetto Servizi di controllo interno Centri di responsabilita' amministrativa Direzioni generali All'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome Alle Ragionerie territoriali dello Stato e p.c. Alla Corte dei conti Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione All'Istituto Nazionale di Statistica All'Agenzia per la rappresentanza negoziale 1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il successivo decreto legislativo di attuazione n. 279/1997, hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione delle amministrazioni allo scopo di migliorare la capacita' informativa dei documenti di bilancio. La contabilita' economica analitica pone, infatti, in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilita' gestionali della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi previsti nel budget con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio. La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la fase della gestione e, quindi, consente alle amministrazioni di procedere alla valutazione economica dell'azione amministrativa consentendo una maggiore coerenza nel percorso obiettivi-risorse-risultati. A tale scopo, a decorrere dalla rilevazione dei costi 2008, i dati inseriti e validati dalle amministrazioni centrali dello Stato, mediante l'ausilio del portale web, saranno portati a conoscenza della Corte dei conti congiuntamente al rendiconto generale dello Stato. Il riferimento normativo per l'applicazione del sistema e' costituito dal Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di cui, il connesso Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata allo stesso decreto legislativo, costituisce l'unita' elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'ultima versione aggiornata del Piano dei conti e' stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007. 2. La rilevazione dei costi del II semestre 2008 viene effettuata secondo le tre viste caratterizzanti la Contabilita' economica analitica: per natura di costo - con riferimento al III livello del Piano dei conti, ad eccezione delle voci relative alle retribuzioni del personale, per responsabilita' - con riferimento alle strutture organizzative rappresentate dai centri di costo -, e per destinazione in relazione alle finalita' perseguite dalle Amministrazioni rappresentate, a partire dal 2008, dalla nuova classificazione per Missioni e Programmi. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto e' utile ricordare che, a decorrere dal 2003 e fino al 2007, la previsione e la rilevazione dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato in relazione alle finalita' perseguite avveniva per Missioni istituzionali. (vedi nota 1) In occasione del bilancio di previsione per il 2008, come noto, si e' proceduto ad una profonda revisione della articolazione del bilancio operata, a legislazione invariata, principalmente attraverso l'introduzione di una nuova classificazione basata su due livelli di aggregazione, le Missioni e i sottostanti Programmi, (vedi nota 2) che ha come obiettivo primario quello di rendere “trasparenti i conti pubblici” creando un legame piu' diretto tra “risorse stanziate ed azioni perseguite” dal Governo. (vedi nota 3) Le Missioni e i programmi hanno costituito la base per la formulazione delle previsioni finanziarie ed economiche a decorrere dal bilancio finanziario e dal budget economico 2008, come da disposizioni contenute nella circolare n. 21 del 5 giugno 2007 della Ragioneria generale dello Stato. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Costituiscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere piu' trasparenti le grandi voci di spesa e per comunicare meglio le direttrici principali di azione. Le Missioni, che vengono perseguite indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno, dunque, una configurazione istituzionale permanente, sono state attribuite ad un singolo Ministero o a piu' Ministeri, a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni, superando l'approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l'organizzazione amministrativa del Governo. Ciascuna Missione si realizza concretamente attraverso piu' Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attivita' svolte all'interno di ogni singolo Ministero per perseguire obiettivi ben definiti, individuati in base ai risultati finali (outcome) o ai prodotti (output) dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni. I programmi sono di norma esclusivi di ciascuna Amministrazione ed hanno carattere di dinamicita', possono cioe' cambiare nel tempo, consentendo progressivi affinamenti dovuti sia alle variazioni normative ed organizzative intervenute sia ad una piu' puntuale valutazione e consapevolezza delle attivita' svolte dalle singole Amministrazioni. Il concetto di programma trova la base normativa nell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge n. 94/1997, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta che comporta un radicale mutamento di prospettiva per le Amministrazioni di spesa e ha avuto anche un impatto notevole nei rapporti tra i dati finanziari ed i dati economici. Il Bilancio dello Stato vigente fino al 2007 era, infatti, organizzato essenzialmente per Centri di responsabilita' amministrativa, che costituivano l'unita' previsionale di base di primo livello, mentre la destinazione della spesa, rappresentata dalle Missioni istituzionali, non essendo parte della articolazione di bilancio, costituiva un attributo dei singoli capitoli di spesa di ciascun centro di responsabilita'. Nel sistema di contabilita' economica, invece, le Missioni istituzionali costituivano, insieme ai centri di costo, elemento fondante per le previsioni e le rilevazioni dei costi. A partire dal 2008, con la nuova articolazione del bilancio dello Stato in Missioni e Programmi la struttura contabile ed espositiva adottata nei sistemi di contabilita' finanziaria ed economica risulta coincidente. 3. In analogia con le corrispondenti rilevazioni degli anni precedenti, accanto alla trasmissione, e validazione da parte dei centri di costo, dei costi sostenuti nel 2008 per la realizzazione dei Programmi di competenza e' prevista la trasmissione, da parte dei Centri di responsabilita' amministrativa sovraordinati, delle informazioni necessarie per procedere alla riconciliazione fra costi sostenuti e pagamenti effettuati sui propri capitoli ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 279/1997. L'inserimento e la trasmissione di tali informazioni assume particolare valore per la rilevazione in oggetto in quanto, con l'applicazione della nuova classificazione alla contabilita' economica, al bilancio e al rendiconto generale dello Stato, si procede - per la prima volta al termine di un esercizio - ad una riconciliazione sia per Centro di responsabilita' che per Programma. In proposito sono stati necessari interventi evolutivi sul processo di acquisizione delle informazioni per la riconciliazione al fine di operare un collegamento diretto ed esplicito fra i costi sostenuti e i pagamenti effettuati sui singoli capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio 2008 e di rendere piu' trasparente il processo migliorando l'integrazione fra contabilita' economica e contabilita' finanziaria. Maggiori informazioni sulle novita' introdotte nel processo di riconciliazione sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente circolare. 4. Il Bilancio dello Stato 2008 e il corrispondente budget economico sono stati formulati sulla base della organizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato antecedente l'esteso intervento di riordino disposto, all'avvio della nuova legislatura, con il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la legge n. 121 del 14 luglio 2008, in applicazione dei commi 376 e 377 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), per effetto del quale i Ministeri sono passati dai precedenti 18 ai 12 attuali. Nel corso del 2008, in sede di predisposizione della rilevazione dei costi del I semestre e del contestuale budget rivisto e in coerenza con il bilancio di assestamento, sono stati utilizzati gli stessi Centri di responsabilita' amministrativa della legge di bilancio 2008 e i medesimi Centri di costo del budget «definito», tenuto conto che il processo di riorganizzazione era appena stato avviato e, che, le previsioni iniziali, erano state effettuate con l'organizzazione antecedente il varo del decreto-legge n. 85/2008. La sola eccezione in merito e' rappresentata dai Centri di responsabilita' e dai Centri di costo corrispondenti ai Gabinetti e Uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri e alle Direzioni affari generali, risorse umane e bilancio dei Ministeri ristrutturati, per i quali si e' proceduto, da subito, ad un riordino che rispecchiasse le 12 nuove Amministrazioni. Per ragioni di coerenza e di semplicita' tecnico-operativa per la rilevazione dei costi del II semestre 2008, oggetto della presente circolare, si procedera' nello stesso modo, e quindi si prenderanno a riferimento gli stessi Centri di responsabilita' amministrativa e Centri di costo utilizzati per la rilevazione dei costi del I semestre e per il contestuale budget rivisto 2008, salvo poi procedere - per via informatica - ad un accorpamento delle strutture a fini espositivi sulle 12 nuove Amministrazioni. 5. Al fine di garantire l'omogeneita' del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, e' necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni. I Centri di costo, pertanto, si avvalgono del Manuale dei principi e regole contabili, che costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, aggiornato di recente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008, e delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla presente circolare, contenente le modalita' operative, il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici, le principali novita' applicate alla presente rilevazione, ed il Calendario degli adempimenti. A tale proposito si ricorda che la tempestivita' delle rilevazioni dei dati economici ed il rispetto dei tempi del calendario, da parte di tutti i centri di costo e degli attori coinvolti nella rilevazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia operativa per la strumentalita' delle informazioni cui da' luogo. L'inserimento e la trasmissione dei dati sono effettuati, come di consueto, mediante l'utilizzo del portale web di contabilita' economica, sul quale possono essere consultati e scaricati la presente circolare, il Manuale, il Piano dei conti ed i principali documenti pubblicati, tramite la Home page del sito della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it (scegliendo «Contabilita' economica»), oppure tramite la homepage del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www.mef.gov.it (scegliendo «Dipartimenti» e poi «Ragioneria generale dello Stato»). Allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere piu' efficace l'azione di supporto e di collaborazione, e' possibile rivolgersi per chiarimenti e supporto operativo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - ai contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica riportati nell'Allegato 1. Roma, 2 febbraio 2009 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio (1) Le Missioni Istituzionali costituivano il quarto livello della classificazione funzionale dello Stato per funzioni obiettivo, che era articolata su sei livelli ed era basata sulla classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG. In seguito all'introduzione delle recenti innovazioni, per continuare a garantire la coerenza della classificazione funzionale delle spese dello Stato con i criteri utilizzati per la contabilita' statistica nazionale e per consentire il confronto dei dati del nostro Paese con quello degli altri in sede europea, la Ragioneria generale dello Stato ha avviato con l'Istituto Nazionale di Statistica una attivita' volta a stabilire i criteri di raccordo fra i nuovi Programmi e le Classi (3° livello) della COFOG. (2) La definizione e la applicazione della nuova classificazione e' avvenuta a legislazione vigente e con il pieno coinvolgimento delle singole Amministrazioni. La discussione ha preliminarmente coinvolto le Commissioni bilancio di Camera e Senato, gli Uffici parlamentari competenti, il Fondo monetario internazionale e la Commissione tecnica per la finanza pubblica. (3) La riforma e' stata oggetto di un rapporto del Fondo Monetario Internazione, intitolato «Italy - Budget system reforms», e' disponibile al link: http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=17723.