IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,   recante   norme   concernenti  il  riordino  della  disciplina
organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle scommesse
relative  alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei relativi
proventi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  21  ottobre  1999 recante le
specifiche  tecniche  da  adottarsi  da  parte  dei concessionari per
l'esercizio delle scommesse ippiche;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del 21 dicembre 1999 recante
disposizioni  in  merito al rinnovo delle concessioni per la raccolta
delle  scommesse  ippiche,  ai  sensi  dell'art.  25  del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data   3  giugno  2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale 25 ottobre 2004 recante norme
sulla regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
  Visto  il decreto del Direttore generale di AAMS 12 maggio 2006 che
approva   la   convenzione   che   accede  alle  concessioni  per  la
commercializzazione  delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli;
  Vista  la  convenzione  a  seguito della procedura di selezione per
l'affidamento  in  concessione  dell'esercizio dei giochi pubblici di
cui  all'art.  38,  comma  4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  ed integrazioni dalla legge 4
agosto   2006,   n.  248,  che  prevede,  tra  i  giochi  oggetto  di
concessione, le scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa;
  Considerato  che  gli  scambi  di  informazioni  tra  il sistema di
elaborazione  dei  concessionari  di  cui  alle citate convenzioni di
concessione  ed il sistema di elaborazione di AAMS per la gestione ed
il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle
scommesse,   devono   avvenire  secondo  gli  standard  stabiliti  in
protocolli  di  comunicazione,  che  definiscono la tipologia di dati
trasmessi  al  sistema  di  elaborazione  di  AAMS,  la struttura dei
messaggi  applicativi  ed  i  livelli  di trasporto utilizzati per la
comunicazione;
  Considerato  che  i  concessionari  di  cui  alle  convenzioni  per
l'esercizio  delle  scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa sulle
corse  dei  cavalli,  si  avvalgono,  con  riferimento  alle suddette
scommesse,  del  protocollo di comunicazione adottato con decreto del
Ministero  delle  finanze,  21  ottobre 1999, recante disposizioni in
merito   alle   specifiche   tecniche   da   adottare  da  parte  dei
concessionari per l'esercizio delle suddette scommesse;
  Considerato   che   AAMS   ha   previsto   adeguamenti  tecnologici
migliorativi  del  sistema  di  gestione  delle scommesse che rendono
necessaria l'adozione, da parte dei citati concessionari, di un nuovo
protocollo di comunicazione;
                              Dispone:


                               Art. 1.


                               Oggetto


  1. E' adottato il protocollo di comunicazione per l'esercizio delle
scommesse  ippiche  a  totalizzatore  e a quota fissa, da realizzarsi
secondo le specifiche tecniche previste all'allegato 1.
  2.  Il  protocollo  di  cui al comma 1 sostituisce il protocollo di
comunicazione  attualmente  utilizzato  da parte dei concessionari di
cui al decreto 21 ottobre 1999.