IL COMITATO
                    di indirizzo e coordinamento
                    dell'informazione statistica

   Visti  gli  articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6
settembre  1989,  n.  322,  concernenti  i  compiti del Comitato e le
materie  oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo del
Comitato stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
febbraio  1989  e  relative  circolari  del  Ministro  della funzione
pubblica,   concernenti   il  coordinamento  delle  iniziative  e  la
pianificazione  degli  investimenti  in  materia di automazione nella
pubblica amministrazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del decreto
legislativo  n.  322/1989, le attivita' e le funzioni degli uffici di
statistica  delle  province,  sono  regolate  dalla legge 16 novembre
1939,  n.  1823,  e  dalle  relative norme di attuazione, nonche' dal
decreto sopracitato, per la parte applicabile;
  Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definisce
le competenze delle province;
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;
  Visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;
  Ritenuto    di    dover    disciplinare   gli   aspetti   specifici
dell'organizzazione  e  del  funzionamento degli uffici di statistica
delle  province,  ad  integrazione  delle  disposizioni  di carattere
generale  emanate  dal  Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre
1991,  concernente  «Disposizioni  per  gli  uffici di statistica del
Sistema   statistico   nazionale,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo   n.  322/1989,  loro  organizzazione  e  loro  eventuale
riorganizzazione»;

                              Delibera
                         la direttiva n. 6:


                               Art. 1.


                        Assetto organizzativo


  1. La funzione statistica e' una funzione necessaria delle province
ed  e'  svolta  in  modo  unitario  dagli  uffici di statistica delle
province,  quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con
riferimento  alle  attivita'  di  statistica  previste  dal Programma
statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per
conto   e   nell'interesse   della   provincia   stessa,  secondo  le
disposizioni  del  decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei
principi  previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio
2005.
  2.  Gli  uffici  di statistica delle province devono avere funzioni
organicamente  distinte  da  quelle di altri servizi della provincia.
Tale  autonomia  funzionale  e'  realizzata,  di  norma,  costituendo
l'ufficio stesso in unita' organica a se stante.
  3.  A  norma  dell'art.  3  del decreto legislativo n. 322/1989, le
province   possono   istituire   uffici  di  statistica  nelle  forme
associative  consentite  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e
secondo  le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento
del   Comitato   di   indirizzo   e  coordinamento  dell'informazione
statistica.
  3-bis.  Nel  caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato
all'obbligo  di  costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del
decreto  legislativo  n.  322/1989,  nelle more della costituzione di
tale  ufficio,  la funzione statistica e' comunque svolta nell'ambito
dell'  ufficio  del  direttore  generale  o, in mancanza, nell'ambito
dell'ufficio  del segretario generale, individuandone il responsabile
tra  i  funzionari  in  possesso  dei requisiti stabiliti all'art. 2.
L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.
  3-ter.   Le   province   organizzano  i  loro  sistemi  informativi
statistici  in  attuazione  dell'art.  12  del decreto legislativo n.
267/2000,   assicurando  l'integrazione  con  il  Sistema  statistico
nazionale  e  con i sistemi informativi e statistici degli altri enti
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'.