IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto
«Scuola adleriana di psicoterapia» e' stato abilitato ad istituire e
ad attivare nella sede principale di Torino, un corso di
specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato
approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di
specializzazione adottato dall'istituto «Scuola adleriana di
psicoterapia» di Torino , alle disposizioni del titolo II del decreto
n. 509/1998;
Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 con il quale il predetto
Istituto e' stato autorizzato ad attivare una sede periferica in
Reggio Emilia;
Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale il predetto
Istituto e' stato autorizzato a trasferire la sede principale di
Torino;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di
Reggio Emilia da via Spallanzani, 3 a Via Wybicki, 1, e ad aumentare
il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da
15 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal
predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota
prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1.
L'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» abilitato con decreto
in data 16 ottobre 2001, ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Reggio Emilia un corso di specializzazione in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
suddetta sede da via Spallanzani, 3 a via Wybicki, 1;