IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293
concernente  «Regolamento  recante  i  criteri  e le modalita' per le
verifiche  di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988,
n.  291,  relativa  alla conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,  recante misure urgenti in
materia  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1988,  nonche' delega al
Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti e dei relativi benefici»;
  Visto  l'art.  1,  comma  9,  della  legge 15 ottobre 1990, n. 295,
recante  «Modifiche  ed  integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30
maggio  1988,  n.  173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio  1988,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  in materia di
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del decreto del Ministro del tesoro 5
agosto  1991,  n.  387,  concernente «Regolamento recante le norme di
coordinamento  per  l'esecuzione  delle  disposizioni contenute nella
legge   15   ottobre   1990,   n.  295  in  materia  di  accertamento
dell'invalidita' civile»;
  Visto   l'art.  5,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  settembre  1994,  n.  698,  concernente  «Regolamento
recante  norme  sul  riordinamento  dei  procedimenti  in  materia di
riconoscimento  delle  minorazioni  civili  e  sulla  concessione dei
benefici economici»;
  Visto  l'art.  4  della legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
1996,  n. 323, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica»;
  Visto  l'art.  37,  comma  8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  «Misure  di  finanza  pubblica  per  la stabilizzazione e lo
sviluppo»;
  Visto  l'art.  52  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante
«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
  Visto   l'art.  42  della  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  settembre  2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante  «Misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
  Visto  l'art.  6,  comma  3,  della  legge  9  marzo  2006,  n. 80,
concernente   la   conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  recante  misure urgenti in
materia    di   organizzazione   e   funzionamento   della   pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2007, recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005,  n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
  Visto   il   decreto  interministeriale  in  data  2  agosto  2007,
concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono
escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto   l'art.  80  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante   «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
  Acquisito  in  data  18 dicembre 2008 il parere favorevole espresso
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:


                               Art. 1.



  1.  In attuazione dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  sono stabiliti termini e modalita' di realizzazione di un piano
straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica
da  espletarsi  nei  confronti  di  titolari di benefici economici di
invalidita' civile, cecita' civile e sordita' civile.
  2.   I   controlli   sono  attuati  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  nel  periodo  dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre
2009  e  sono  finalizzati  a  verificare,  per  200.000 soggetti, la
permanenza  dello  stato invalidante nonche' dei requisiti reddituali
previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di
cui sono percettori.
  3.  La  permanenza  nei  beneficiari  del  possesso  dei  requisiti
sanitari  prescritti  per  usufruire  dei  trattamenti  economici  di
invalidita'  civile, cecita' civile e sordita' civile viene accertata
dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle
Commissioni  mediche  di  verifica  provinciali di invalidita' civile
presso  l'I.N.P.S.  Le  visite  mediche verranno effettuate presso il
Centro   medico   legale   I.N.P.S.   della  provincia  di  residenza
dell'interessato.  Le  verifiche  dei  requisiti  reddituali  vengono
effettuate  dall'I.N.P.S.  attraverso  l'incrocio  delle informazioni
contenute  negli  archivi del Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
  4.  L'I.N.P.S.  informa  i  soggetti  interessati, mediante lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  da recapitarsi con almeno
trenta  giorni  di  anticipo,  sulle  modalita' con cui si procedera'
all'accertamento  di  verifica,  facendo  espresso  riferimento  alle
conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica.
  5.   I   controlli  non  riguardano  le  prestazioni  assistenziali
sostitutive  riconosciute  agli  invalidi  civili  e  ai sordi civili
ultrasessantacinquenni,  rispettivamente  ai sensi dell'art. 19 della
legge  30  marzo  1971,  n.  118 e dell'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381.
  6.  I  soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti  di  cui  al  decreto  interministeriale 2 agosto 2007,
inclusi  quelli  affetti  da  sindrome  da  talidomide,  che  abbiano
ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione,  sono  esonerati  da  ogni  visita  medica finalizzata
all'accertamento  della  permanenza  della  minorazione, previo esame
della documentazione agli atti.