IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che stabilisce
di  definire  con decreto del Ministro della sanita' i criteri per la
rilevazione,  la  standardizzazione  e  la  comparazione dei dati del
sistema informativo sanitario;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991,
con  il  quale  e' stata istituita, sensi dell'art. 58 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833  la  scheda  di dimissione ospedaliera quale
strumento  ordinario  per  la raccolta delle informazioni relative ad
ogni  paziente  dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati
esistenti sul territorio nazionale;
  Visto  in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre
1991  con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali
saranno  specificati  i  sistemi  di  codifica  da  adottare  per  le
informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 aprile 1994
recante  «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe  delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa
e ospedaliera»;
  Visto  l'art.  8-sexies  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229  recante  «Norme  per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»,
che  al  comma demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei
sistemi  di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o
di  servizio  da remunerare e la determinazione delle tariffe massime
da  corrispondere  alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la
revisione  periodica del sistema di classificazione delle prestazioni
e l'aggiornamento delle relative tariffe;
  Visto  il  disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre
2000,  n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997
della  International  Classification  of  Diseases  -  9th revision -
Clinacal  Modification  (ICD9CM)  e dei suoi successivi aggiornamenti
per   la  codifica  delle  informazioni  contenute  nella  scheda  di
dimissione  ospedaliera,  quali la diagnosi principale di dimissione,
le  diagnosi  secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto,
gli   altri   interventi   chirurgici   o  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 21 novembre 2005,
ed, in particolare:
   l'art.  1,  il  quale  stabilisce  che, a decorrere dal 1° gennaio
2006,  le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di
dimissione   ospedaliera  devono  essere  codificate  utilizzando  la
Classificazione  internazionale  delle  malattie,  dei  traumatismi e
degli   interventi   chirurgici  e  delle  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM;
   l'art. 2, a mente del quale e' adottata la versione 19 del sistema
di classificazione Diagnosis Related Group (DRG);
   l'art.   3,   secondo   il  quale  i  sistemi  di  classificazione
sopramenzionati sono aggiornati con periodicita' biennale;
  Ritenuto  di  dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della
naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il
sistema   di  classificazione  per  la  codifica  delle  informazioni
cliniche  contenute  nella  scheda  di dimissione ospedaliera, sia il
sistema   di   classificazione   delle   prestazioni   di  assistenza
ospedaliera, ai fini della relativa remunerazione;
  Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in
modo   omogeneo  ai  fini  della  comparabilita'  dei  dati  e  degli
indicatori  rilevati, anche per la corretta applicazione del «Sistema
di   garanzie   per   il   monitoraggio   dell'assistenza  sanitaria»
disciplinato  dal decreto del Ministero della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;
  Considerato che la omogeneita' delle definizioni informative assume
una  specifica  rilevanza  alla  luce  del  DPCM  29  novembre  2001,
«Definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza»  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  mantenere  allineato il sistema di
classificazione  delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) al
relativo  sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi,
degli   interventi   chirurgici  e  delle  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche (ICD9CM), nelle successive modificazioni;
  Considerata inoltre la necessita' di adottare i suddetti sistemi di
classificazione  in  modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio
nazionale;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Le  informazioni  di  carattere  clinico  contenute nella scheda di
dimissione  ospedaliera,  quali  la  diagnosi principale, le diagnosi
secondarie,   l'intervento   chirurgico   principale   o  parto,  gli
interventi   chirurgici  secondari  o  le  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche   secondarie   devono   essere   codificate  utilizzando
Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli
interventi  chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche,
versione italiana 2007 della International Classification of Diseases
-  9th  revision  -  Clinical  Modification (ICD9CM), e le successive
modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.