IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la domanda presentata in data 1° settembre 2005 dall'impresa
Nufarm   S.a.s.   con   sede   legale  in  Boulevard  Cametinat-92233
Gennevilliers Cedex (France) diretta ad ottenere la registrazione del
prodotto fitosanitario denominato: «Meltus»;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
fino  al  30 giugno 2011 a decorrere dalla data del presente decreto,
fatto  salvo  l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che
saranno  stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la
sostanza attiva: metsulfuron metile;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  in data 9 dicembre 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  10  gennaio 2009 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
   Nufarm  UK  Ltd  -  Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street
Jitan Jiangsu 213200 (China);
   Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse (Slovenia);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 giugno
2011   l'impresa   Nufarm   S.a.s.   con  sede  legale  in  Boulevard
Cametinat-92233  Gennevilliers  Cedex (France) e' autorizzata a porre
in     commercio    il    prodotto    fitosanitario pericoloso    per
l'ambiente denominato  MELTUS  con  la composizione e alle condizioni
indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:    g
15-20-40-60-100-250-500 e kg 1.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:
   Nufarm  UK  Ltd  -  Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street
Jitan   Jiangsu   213200  (China),  nonche'  confezionato  presso  lo
stabilimento dell'impresa:
   Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse (Slovenia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12900.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
   Roma, 23 gennaio 2009

                                      Il direttore generale: Borrello