IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145
del  23  giugno  1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista   la   domanda   presentata   in   data   29  settembre  2005
dall'impresa Syngenta Crop  Protection S.p.a.  con sede legale in via
Gallarate,  139  -  Milano  diretta  ad ottenere la registrazione del
prodotto  fitosanitario  denominato: «Karate With Zeon Technology 1.5
CS» ora ridenominato «Karate With Zeon Technology 1.5»;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
fino al 31 dicembre 2011 a decorrere dalla data del presente decreto,
fatto  salvo  l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che
saranno  stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la
sostanza attiva: lambda-cialotrina;
  Vista  la  nota  dell'ufficio in data 18 dicembre 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  2  gennaio  2009 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
   Syngenta Chemicals B.A. - Seneffe (Belgio);
   Syngenta  Hellas  S.A.  Enofyta  -  Ag.  Thoma,  Enofyta,  Viotias
(Grecia);
   Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2011 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in via
Gallarate,  139  -  Milano  e'  autorizzata  a  porre in commercio il
prodotto   fitosanitario   irritante   -  pericoloso  per  l'ambiente
denominato KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 con la composizione e alle
condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da: ml 250-500 e litri
1-4-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:
   Syngenta  Chemicals  B.A. - Seneffe (Belgio), nonche' confezionato
presso gli stabilimenti dell'imprese:
   Syngenta   Hellas  S.A.  Enofyta -  Ag.  Thoma,  Enofyta,  Viotias
(Grecia);
   Althaller  Italia  S.r.l. -  San  Colombano  al  Lambro  (Milano),
autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12940.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
   Roma, 27 gennaio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello