IL DIRETTORE GENERALE del controllo alla qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 19 che abroga il Reg. (CE) 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; Visto il Reg. (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Considerato che con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Visto il decreto 9 febbraio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) n. 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Considerato che l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ha predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 febbraio 2009; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 9 febbraio 2009, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta».