IL DIRETTORE GENERALE
        del controllo alla qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 19 che abroga il Reg. (CE) 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, relativo
alla   registrazione   della   denominazione   di   origine  protetta
«Prosciutto  di  Parma»  nel  registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette;
  Visto  il  Reg.  (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008,
recante  approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare
di  produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di
Parma»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006 concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentarie
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  24  gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12
febbraio  2008,  con  il quale l'organismo denominato «Istituto Parma
Qualita'  -  Istituto consortile per il controllo e la certificazione
di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione
protetta»  con  sede  in  Langhirano  (Parma), via Roma 82/b-82/c, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Prosciutto di Parma»;
  Considerato  che  con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  notificato
all'organismo  comunitario  competente,  ai  sensi  dell'art.  9  del
predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/06,  una domanda di modifica del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Parma»;
  Visto   il  decreto  9  febbraio  2009,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata  a  livello  nazionale,  ai sensi dell'art. 5,
comma  6 del Reg. (CE) n. 510/2006, alla modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Prosciutto di
Parma»;
  Considerato  che  l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' -
Istituto  consortile per il controllo e la certificazione di prodotti
alimentari  a  denominazione, indicazione e designazione protetta» ha
predisposto  un  ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le
modifiche  al  disciplinare di produzione protette transitoriamente a
livello nazionale con decreto 9 febbraio 2009;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di
Parma»;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.14  della legge n.
526/1999;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio  concessa  con  il  citato decreto 9 febbraio 2009, hanno
l'obbligo  di  assoggettarsi  al  controllo  dell'organismo «Istituto
Parma   Qualita'   -  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la
certificazione  di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e
designazione protetta».