IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni ed, in particolare, il
comma  5-bis,  introdotto  dall'art.  1,  comma  810  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete
dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta
elettronica,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  con uno o piu'
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  salute,  sono  emanate le ulteriori disposizioni
attuative del medesimo comma 5-bis;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo  del  citato comma 5-bis del citato art. 50, concernente le
modalita'  tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici
prescrittori   del   Servizio   sanitario   nazionale  e  la  ricetta
elettronica;
  Ritenuto  di  dover  procedere in via sperimentale all'applicazione
presso  le  singole regioni delle disposizioni di cui al citato comma
5-bis  e  al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26   marzo  2008,  attraverso  accordi  specifici  tra  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e le singole regioni;
  Visto  il  comma  11  del  citato art. 50, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  l'adempimento  regionale, di cui all'art. 52, comma 4,
lettera   a),   della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  (SSN)  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50.
Tale  adempimento  s'intende  rispettato  anche  nel  caso  in cui le
regioni  e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere  realizzato
direttamente  nel  proprio  territorio  sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni  mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse
acquisiti,   i   cui   standard   tecnologici   e  di  efficienza  ed
effettivita',  verificati  d'intesa  con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli  realizzati  in
attuazione del richiamato art. 50;
  Visto  il  punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006,
il  quale  prevede, tra l'altro, che gli obblighi regionali di cui al
citato art. 50 sono ricompresi fra gli adempimenti cui sono tenute le
Regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario
nazionale;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                      Programma di applicazione


  1. L'avvio sperimentale dell'applicazione presso le singole regioni
delle   disposizioni   di   cui  al  comma  5-bis  dell'art.  50  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni  e  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra
il  Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali  e le singole regioni, da
concludersi  entro  il  30  aprile 2009, tenuto conto degli eventuali
progetti  regionali  di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.
  2.  In  relazione  agli  accordi di cui al comma 1, con decreto del
Ministero  dell'economia  e delle finanze e' comunicata la fine della
sperimentazione  in  ogni  singola  regione,  sulla base di specifica
relazione,  trasmessa  dalla  Sogei,  circa  il  completamento  delle
attivita' convenute.