IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli
emoderivati»,  che  regola  nel suo ambito anche le cellule staminali
emopoietiche,  autologhe,  omologhe  e cordonali, e che, all'art. 27,
comma  2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di  attuazione  previsti  dalla medesima restano vigenti i decreti di
attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto    il    decreto   ministeriale   3   marzo   2005,   recante
«Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85;
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per
l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85 e sue successive modificazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7   settembre  2000,  recante
«Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi minimi per
l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie  relative  alla  medicina
trasfusionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
  Visto  l'Accordo  10  luglio  2003 tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  «Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare
le  linee-guida  riportate  nell'allegato al suddetto Accordo, di cui
costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi
ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle
strutture   che  effettuano  procedure  di  prelievo,  conservazione,
processazione   e   trapianto   di   cellule  staminali  emopoietiche
provenienti  da  donatore autologo od allogenico o dalla donazione di
cordone ombelicale;
  Visto  l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  «Linee-guida  sulle modalita' di disciplina delle attivita'
di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule
e  tessuti  umani  a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15,
comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91;
  Visto  l'Accordo  5  ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le
province  autonome  in  materia  di  ricerca e reperimento di cellule
staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;
  Visto  il  decreto  legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui e'
stata recepita la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme
di  qualita'  e  sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
  Considerato  che  il  trapianto  allogenico  di  cellule  staminali
emopoietiche da sangue del cordone ombelicale in campo terapeutico si
e'  rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie,
linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema immunitario;
  Considerato   l'interesse   e   l'impegno   del  mondo  scientifico
internazionale  ad  esplorare  altri possibili orizzonti che aprano a
nuovi  percorsi  terapeutici l'impiego di cellule staminali da sangue
cordonale, che a tutt'oggi appaiono ancora lontani;
  Considerato  che, nonostante le informazioni diffuse dai mass media
promuoventi  la  conservazione  del sangue cordonale per un possibile
futuro  uso proprio (autologo), la mancanza di protocolli terapeutici
specifici  su  detto uso autologo e di dati scientifici a sostegno di
questa  ipotesi  in  ordine,  fra  l'altro,  alla funzionalita' delle
cellule dopo conservazione per molti anni o decenni, alla continuita'
ed  affidabilita'  nel  tempo dei programmi di conservazione, rendono
oggi  tale  attivita'  di  raccolta ad uso autologo ancora gravata da
rilevanti incertezze in ordine alla capacita' di soddisfare eventuali
esigenze terapeutiche future;
  Considerato  che  nell'ambito  della  donazione  pubblica  e'  gia'
contemplata   e   correttamente  praticata  la  raccolta  del  sangue
cordonale   per   uso   cosiddetto   «dedicato»,   ovvero  conservato
esclusivamente  per  quel  bambino o per quella famiglia, nella quale
gia'  esiste  una  patologia  o  il  rischio di avere ulteriori figli
affetti  da  malattie  geneticamente determinate, riconosciuti essere
suscettibili  di  un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente
appropriato di cellule staminali da sangue cordonale;
  Considerato  che  tali  problematiche sono state e sono ancora oggi
oggetto  di  attenta  analisi  da  parte  di vari gruppi di esperti a
livello internazionale;
  Viste  le ordinanze del Ministro della salute dell'11 gennaio 2002,
«Misure   urgenti   in   materia  di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale»,  Gazzetta  Ufficiale  6 febbraio 2002, n. 31, a cui sono
seguite  le  successive  del  30  dicembre 2002, Gazzetta Ufficiale 3
febbraio  2003,  n.  27  del  25 febbraio 2004, Gazzetta Ufficiale 18
marzo  2004,  n.  65  del 7 aprile 2005, Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2005, n. 107 del 13 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2006, n.
106;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007, Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2007, n. 110;
  Vista  la  legge 28 febbraio 2008, n. 31 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga   dei   termini   previsti   da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in materia finanziaria», in particolare l'art.
8-bis;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  aprile  2008,
Gazzetta  Ufficiale  20 maggio 2008, n. 117, con cui, nel recepire le
disposizioni recate dal succitato art. 8-bis, legge 28 febbraio 2008,
n.   31,   era   stata   prorogata  al  30  giugno  2008  l'efficacia
dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali 19 giugno 2008, Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2008,
n.  151,  con  la quale veniva ulteriormente prorogata al 28 febbraio
2009, l'efficacia della citata ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;
  Visto  il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante: «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
finanziarie  urgenti»,  convertito  con  modificazioni in legge il 24
febbraio 2009, e in particolare l'art. 35, comma 14;
  Ritenuto  pertanto  indispensabile, al fine di evitare soluzioni di
continuita'  nella  disciplina  di  che  trattasi, adottare ulteriori
misure;
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un
interesse  primario  per il Servizio Sanitario Nazionale ed e' quindi
consentita presso le strutture pubbliche ad essa dedicate.
  2.  E'  consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale
donato  per uso allogenico a fini solidaristici ai sensi dell'art. 3,
comma 3, legge n. 219/2005.
  3.  E'  consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale
per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al
momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato
e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue
  cordonale,  previa presentazione di motivata documentazione clinico
sanitaria.
  4.  E'  altresi'  consentita  la conservazione di sangue da cordone
ombelicale  per  uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere
figli  affetti  da  malattie  geneticamente  determinate per le quali
risulti   scientificamente   fondato   e   clinicamente   appropriato
l'utilizzo   di   cellule   staminali  da  sangue  cordonale,  previa
presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata
da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.
  5. La conservazione di sangue cordonale, per le finalita' di cui ai
commi  2,  3  e  4,  e'  consentita presso le strutture trasfusionali
pubbliche, nonche' presso quelle individuate dall'art. 23 della legge
n.  219/2005  e  presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio
2003,   autorizzate   ed  accreditate  ai  sensi  delle  disposizioni
normative vigenti.
  6. La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi
3  e  4  e'  autorizzata  dalle  regioni  e province autonome, previa
richiesta  dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei
richiedenti.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche sociali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, fatto salvo
quanto  previsto  ai commi 3 e 4, viene disciplinata la conservazione
di  sangue  da  cordone  ombelicale  per  uso  autologo sulla base di
indicazioni    appropriate   sostenute   da   evidenze   scientifiche
consolidate.