IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  26,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la sottoposizione ad
accisa del gas naturale destinato alla combustione per usi civili con
l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I al medesimo testo
unico;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 che, ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote di
accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili, di
cui all'allegato I del predetto testo unico delle accise;
  Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del
2007,  che prevede, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione
del  completamento  progressivo  del  processo di armonizzazione e di
riavvicinamento  delle  aliquote  di accisa applicate al gas naturale
nelle diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e
delle  finanze proceda, con proprio decreto da adottare entro il mese
di  febbraio  di  ogni  anno,  ad  interventi di riduzione delle sole
aliquote  di  accisa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art.
2;
  Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 26 del
2007,  che  dispone  che,  per  i predetti interventi di riduzione, a
decorrere dall'anno 2009, si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Vista  la  Tabella  C  allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge  finanziaria  per  l'anno  2009)  in  cui e' stato previsto lo
stanziamento,  per i predetti interventi di riduzione, della somma di
96.542.000,00 euro per l'anno 2009;
  Visto  l'art.  3,  comma  9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n. 2, con il quale le risorse, stanziate ai sensi del predetto
art.  2,  comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007, sono state
destinate  alla  copertura  degli  oneri  derivanti,  nelle regioni a
statuto ordinario, dalla compensazione, ivi prevista, della spesa per
la  fornitura  di gas naturale a favore delle famiglie economicamente
svantaggiate,  fatta eccezione per 47.000.000,00 euro per l'anno 2009
che  continuano ad essere destinati alle finalita' di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007;
  Visti  i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio
2004,  22 marzo 2006, 23 febbraio 2007 e 13 febbraio 2008, pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, n.
22  del  28  gennaio  2003, n. 46 del 25 febbraio 2004, n. 107 del 10
maggio 2006, n. 66 del 20 marzo 2007 e n. 65 del 17 marzo 2008, con i
quali, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno
2003,  per l'anno 2004, per l'anno 2006, per l'anno 2007 e per l'anno
2008  le  aliquote  di  accisa  sul  gas  naturale  per usi civili da
applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Considerata  l'esiguita'  delle risorse destinate, per l'anno 2009,
alle  finalita'  di  cui  al  predetto  art.  2, comma 3, del decreto
legislativo n. 26 del 2007;
  Considerato che nel primo trimestre di ogni anno si concentra circa
il 50 per cento dei consumi annuali di gas naturale per usi civili da
parte dei soggetti che impiegano il gas naturale per il riscaldamento
individuale;
  Ritenuto,  in  relazione al valore delle aliquote di accisa sul gas
naturale   di   cui   all'allegato  I  annesso  al  predetto  decreto
legislativo  n.  504 del 1995, di procedere, nei territori diversi da
quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel  Mezzogiorno,  alla  riduzione  delle  aliquote di accisa sul gas
naturale  impiegato  per  usi  civili,  applicando tale riduzione, in
relazione  alla  limitata  entita'  delle  risorse stanziate, al solo
primo trimestre dell'anno 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le
aliquote  di  accisa  per  il  gas  naturale  per combustione per usi
civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo
1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.   218,  di  cui  all'allegato  I  annesso  al  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con  il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate
nelle seguenti misure:
   a)  per  consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro
cubo;
   b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri
cubi annui: euro 0,171 per metro cubo;
   c)  per  consumi  superiori  a  480 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui: euro 0,166 per metro cubo;
   d)  per  consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,183 per
metro cubo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 27 febbraio 2009

                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
   Economia e finanze, foglio n. 240