IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» che stabilisce che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nel territorio elvetico e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine; Visto il comma 4 del medesimo art. 2-ter con il quale si determina che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo e, annualmente, viene determinata la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA a copertura degli sconti praticati ai sensi del precedente comma 2; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, recante «Modalita' di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte»; Ritenuta la necessita', in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di sostituire il predetto decreto del 25 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le norme del presente decreto si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge, nei distributori stradali, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189. 2. L'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione elvetica comunica, di norma, trimestralmente ai presidenti delle giunte regionali il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 20 chilometri dal confine italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio. 3. Le regioni Lombardia e Piemonte informano il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - e l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte. 4. Le regioni Lombardia e Piemonte, nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione, disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla pompa e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali. In ogni caso, la misura dello sconto non potra' comportare l'adozione di un prezzo inferiore a quello praticato nella Confederazione elvetica come comunicato dall'ambasciata d'Italia ai sensi del precedente comma 2, ed e' differenziata in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. 5. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di compartecipazione all'IVA prevista dall' art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le regioni Lombardia e Piemonte provvedono ad allestire con propri fondi un sistema informativo che soddisfi le seguenti condizioni: a) rilascio di apposito identificativo elettronico con il quale individuare i cittadini beneficiari dell'iniziativa; b) censimento e collegamento in rete dei punti di vendita dei carburanti per autotrazione aderenti all'iniziativa; c) registrazione informatica delle transazioni effettuate a prezzo ridotto con conservazione, per i controlli di legge, degli identificativi del beneficiario e del punto vendita in cui e' stata eseguita ogni singola transazione; d) registrazione delle quantita' di litri di benzina e gasolio per autotrazione venduti a prezzo ridotto e delle disposizioni di pagamento con le quali viene effettuato il rimborso al gestore dell'impianto di distribuzione. 6. Le regioni interessate, entro il mese di gennaio di ciascun anno, comunicano all'Agenzia delle dogane, l'elenco, riferito all'anno precedente, dei punti di vendita dei carburanti a prezzo ridotto, indicando per ciascuno la relativa fascia di appartenenza ed i litri di benzina e di gasolio erogati a prezzo ridotto. Le eventuali rettifiche devono essere comunicate all'Agenzia delle dogane entro il mese di febbraio. L'Agenzia delle dogane, entro il mese di aprile di ciascun anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente a prezzo ridotto, correlandoli percentualmente al totale dei litri erogati a prezzo pieno nelle regioni in argomento. Le eventuali rettifiche sono comunicate entro il mese di novembre.