IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che  ha  convertito  il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
«Disposizioni  urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia  di  regolazioni  contabili  con  le  autonomie  locali»  che
stabilisce  che  le  regioni  confinanti  con la Svizzera, al fine di
ridurre  la  concorrenzialita' delle rivendite di benzine situate nel
vicino   Stato   non   facente  parte  dell'Unione  europea,  possono
determinare,   con   propria  legge,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria,  una  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  delle benzine
utilizzate  dai privati cittadini residenti nella regione per consumi
personali,  in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore
a  quello  praticato  nel  territorio elvetico e che la riduzione sia
differenziata   nel  territorio  regionale  in  maniera  inversamente
proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine;
  Visto  il comma 4 del medesimo art. 2-ter con il quale si determina
che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni contenute
nello  stesso  articolo e, annualmente, viene determinata la quota di
compartecipazione   aggiuntiva   all'IVA  a  copertura  degli  sconti
praticati ai sensi del precedente comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
recante  «Modalita'  di  assegnazione  e pagamento di una quota delle
accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte»;
  Ritenuta   la   necessita',   in  attuazione  dell'art.  2-ter  del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  di sostituire il predetto
decreto del 25 gennaio 2001;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  alle  regioni
Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge, nei distributori
stradali,  il  prezzo  alla  pompa  della  benzina  e del gasolio per
autotrazione  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dall'art. 2-ter del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  2.   L'Ambasciata   d'Italia   presso  la  Confederazione  elvetica
comunica,  di  norma,  trimestralmente  ai  presidenti  delle  giunte
regionali  il  prezzo  alla  pompa  della  benzina  e del gasolio per
autotrazione  praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non
superiore  a  20  chilometri  dal confine italiano. Se il prezzo alla
pompa   risulta   differenziato   nei   punti   vendita  la  predetta
comunicazione segnala il prezzo medio.
  3.   Le   regioni  Lombardia  e  Piemonte  informano  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze - e
l'Agenzia  delle  dogane  di  tutta la regolamentazione autonomamente
posta  in  essere concernente la presente materia e le sue variazioni
tempo per tempo disposte.
  4.  Le  regioni  Lombardia  e  Piemonte, nell'ambito della predetta
autonoma    regolamentazione,    disciplinano    le   modalita'   per
l'effettuazione  dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla
pompa  e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto,
prevedendo  la  misura delle relative sanzioni amministrative in caso
di inadempienza o abuso e tenendo conto delle disposizioni vigenti in
materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle
verifiche   previste   dalla   normativa  vigente,  l'amministrazione
finanziaria   tiene   conto   anche   delle  specifiche  disposizioni
regionali. In ogni caso, la misura dello sconto non potra' comportare
l'adozione   di   un   prezzo  inferiore  a  quello  praticato  nella
Confederazione  elvetica  come comunicato dall'ambasciata d'Italia ai
sensi  del  precedente  comma  2,  ed  e'  differenziata  in  maniera
inversamente  proporzionale  alla  distanza  dei  punti  vendita  dal
confine.
  5.   Ai   fini   del   riconoscimento   dell'ulteriore   quota   di
compartecipazione all'IVA prevista dall' art. 2-ter del decreto-legge
7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre  2008, n. 189, le regioni Lombardia e Piemonte provvedono ad
allestire  con  propri  fondi  un sistema informativo che soddisfi le
seguenti condizioni:
   a)  rilascio  di  apposito identificativo elettronico con il quale
individuare i cittadini beneficiari dell'iniziativa;
   b)  censimento  e  collegamento  in  rete dei punti di vendita dei
carburanti per autotrazione aderenti all'iniziativa;
   c) registrazione informatica delle transazioni effettuate a prezzo
ridotto   con   conservazione,   per  i  controlli  di  legge,  degli
identificativi  del  beneficiario e del punto vendita in cui e' stata
eseguita ogni singola transazione;
   d) registrazione delle quantita' di litri di benzina e gasolio per
autotrazione  venduti  a  prezzo  ridotto  e  delle  disposizioni  di
pagamento  con  le  quali  viene  effettuato  il  rimborso al gestore
dell'impianto di distribuzione.
  6.  Le  regioni  interessate,  entro  il mese di gennaio di ciascun
anno,   comunicano   all'Agenzia  delle  dogane,  l'elenco,  riferito
all'anno  precedente,  dei  punti  di vendita dei carburanti a prezzo
ridotto, indicando per ciascuno la relativa fascia di appartenenza ed
i  litri  di  benzina  e  di  gasolio  erogati  a  prezzo ridotto. Le
eventuali  rettifiche  devono  essere  comunicate  all'Agenzia  delle
dogane  entro  il  mese di febbraio. L'Agenzia delle dogane, entro il
mese di aprile di ciascun anno, comunica al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento delle finanze, i litri di benzina e di
gasolio  per  autotrazione  erogati  nell'anno  precedente  a  prezzo
ridotto,  correlandoli  percentualmente al totale dei litri erogati a
prezzo pieno nelle regioni in argomento. Le eventuali rettifiche sono
comunicate entro il mese di novembre.