IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 466;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 31,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani
o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale,
anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;
b) per «trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare»
si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi
telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico
dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma
corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della
trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e
medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze
magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.