IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 466;
  Visto  l'art.  31  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:


                               Art. 1.


                            O g g e t t o


  1.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  e  successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 31,
comma  3,  primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
   a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani
o  periodici,  con  i  relativi  supporti  integrativi,  e ogni opera
teatrale,  letteraria,  cinematografica,  audiovisiva o multimediale,
anche  realizzata  o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in  cui  siano  presenti  immagini  o  scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;
   b)  per  «trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare»
si   intendono   le   trasmissioni,  accessibili  attraverso  servizi
telefonici   a  pagamento  o  nelle  quali  sia  prevista,  a  carico
dell'utente,   ogni  altra  dazione  economica,  in  qualunque  forma
corrisposta   in   relazione   alla  prestazione,  nell'ambito  della
trasmissione  stessa,  resa  da  cartomanti,  indovini, taumaturghi e
medium  o  comunque  da  soggetti  che  fanno  riferimento a credenze
magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.