IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 466; Visto l'art. 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. O g g e t t o 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti; b) per «trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare» si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.