IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto
Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come
patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la
composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione
del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e
la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione
ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed
acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del
Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n.
DAGL/12.3.4./19/51;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
e) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice;
g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilita'
civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del
codice;
h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del
codice;
i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115
del codice.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
il Codice delle assicurazioni private e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13-10-2005 - supplemento
ordinario n. 163).
- Si riporta il testo dell'art. 115 del Codice delle
assicurazioni private:
«Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione.
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'art. 109, comma 2, lettera b), deve aderire al
Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire
il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante
dall'esercizio dell'attivita' di mediatore assicurativo o
riassicurativo che non sia stato risarcito
dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso
la polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma 3,
e all'art. 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato
nominato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, che e' composto da un dirigente del Ministero
delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, da
un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un funzionario dell ' ISVAP, da un funzionario della
CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti
nella corrispondente sezione del registro, da un
rappresentante delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla
contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con
regolamento del Ministro delle attivita' produttive,
sentito l'ISVAP. Il contributo e' determinato annualmente
con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non
superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di
garantire comunque la copertura degli oneri di
funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il Fondo costituisce patrimonio separato da quello
del soggetto presso il quale e' costituito e da eventuali
altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra
ne' dei creditori dei singoli intermediari, o
nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o
dalle imprese. Il Fondo non puo' essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li
amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il Fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino
alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.».
- Si riporta il testo del 5° comma dell'art. 343 del
Codice delle assicurazioni private:
«5. Il Fondo di cui all'art. 115 succede nei rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attivita' dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui
all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre
1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e
quelle iscritte nel registro degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli
obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in
materia di previdenza integrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione
e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»:
«f) aver aderito al Fondo di garanzia costituito
nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese
di assicurazione dei danni derivanti dalla propria
attivita' e non garantiti dalla polizza di cui alla
successiva lettera g). Il Fondo e' amministrato da un
comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre
rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori
eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che
lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo
e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei
contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento
delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
mediatori di assicurazione e dai mediatori di
riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
del volume di affari. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno
stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
funzionamento del fondo.».
Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 2006.
«3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110,
comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del
«Codice»:
«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica.».
Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 1:
Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si veda
nelle note alle premesse.
L'art. 109, comma 2, lettera b), del «Codice» cosi'
recita:
«b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione».
- Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112,
comma 3 del «Codice».
«3. Salvo quanto previsto all'art. 109, comma 3, ed
all'art. 112, comma 3, la persona fisica, ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'art.
109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile per
l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con
massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro
e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per
tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione
europea, per danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze, errori
professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve
rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono
essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto
delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al
consumo.».
«3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110,
comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del
«Codice»:
«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica.».
Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle
premesse.