IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visti  il  proprio  decreto  in  data 6 dicembre 1994, con il quale
l'«Istituto appulo lucano di terapia familiare» e' stato abilitato ad
attivare  nelle  sedi  di  Bari  e  Potenza,  corsi  di formazione in
psicoterapia,  per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in  data  25  maggio 2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione adottato dall' «Istituto di psicoterapia familiare e
relazionale»  (gia'  Istituto  Appulo Lucano) di Bari e Potenza, alle
disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
  Visto  il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale si autorizzava
il predetto istituto ad attivare la sede periferica di Taranto;
  Visto  il  decreto  in  data  21  ottobre  2004  con  il  quale  si
autorizzava il trasferimento della sede periferica di Potenza;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione ad aumentare nella sede principale di Bari il numero
massimo  di  allievi  ammissibili  al  primo anno di corso da 15 a 20
unita' e per l'intero corso a 80 unita';
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art. 3 del regolamento, nella seduta
del 21 novembre 2008;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota
n. 44 del 4 febbraio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» abilitato
ad  istituire  e  ad attivare con decreti 6 dicembre 1994 e 25 maggio
2001,  nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale  11  dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad aumentare,
nella  predetta  sede,  il  numero  massimo  di allievi ammissibili a
ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 2009

                                         Il direttore generale: Masia