IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005,
n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante
disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007,
afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli
articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le
pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della
navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria
per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle
persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (CE) n. 1107/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93,
edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi
9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006,
n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88.
- La legge 24 novembre1981, n. 689, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 10 novembre 2004.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 25 agosto 2003:
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54.
- Il regolamento (CE) n. 261/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto
2007.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1174 del codice della
navigazione:
«Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). -
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256,
1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457,
1464], anche non patrimoniale, del creditore.».
- Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle
note alle premesse.