IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e
integrazioni  (c.d.  «legge  Galli»),  che detta una nuova disciplina
intesa  ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse
idriche,  in  un'ottica  integrata  del  ciclo  dell'acqua e visti in
particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito  nella  legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato  di  fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe  del  servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995, n. 549, che all'art. 3, commi
42-47,  reca disposizioni in materia di determinazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, relativo
all'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 20
attribuisce  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli  Uffici  provinciali per
l'industria,   il  commercio  e  l'artigianato  soppressi,  ai  sensi
dell'art.  50  del  medesimo  decreto  legislativo,  con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 31, comma 29,
ha configurato i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione
quali quote di tariffe ai sensi del richiamato art. 13 della legge n.
36/1994  e che ha demandato a questo Comitato di fissare i criteri, i
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per
l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 29 luglio
1997,  previo  parere  favorevole  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo  ambientale,  che,  tra  l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  14,  comma 1, della legge n.
36/1994   alla  realizzazione  degli  interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni, che nell'abrogare la legge n. 36/1994 ne ha
sostanzialmente  riprodotto  i contenuti, costituendo cosi' l'attuale
riferimento  per  la  regolazione  delle  gestioni  idriche  e per la
determinazione della relativa tariffa, e che in particolare, all'art.
174,  ha  stabilito  che  «sino  all'adozione, da parte del Ministero
dell'ambiente,   tutela   del   territorio   e  del  mare,  di  nuove
disposizioni  attuative  della  parte  terza  del  citato decreto, si
applica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996»,  recante  disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  che
rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella legge Galli;
  Visto  l'art.  23-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, che detta norme in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n.  118/1996),  come  integrata  dalla  delibera 17 marzo 2000, n. 30
(Gazzetta  Ufficiale  n.  104/2000),  con la quale questo Comitato ha
definito  le  linee  guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  e la determinazione
delle relative tariffe;
  Vista  la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale
n.  138/1996),  relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione  di  dette  linee  guida  (NARS),  e vista la delibera 9
luglio  1998,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale n. 199/1998) con la quale
questo  Comitato,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo 5
dicembre  1997,  n.  430,  ha proceduto all'aggiornamento del proprio
regolamento   interno,  confermando  il  NARS  quale  proprio  organo
consultivo   in  materia  di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita';
  Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via
transitoria  e con riferimento alle singole annualita', direttive per
la  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  acquedottistico, di
fognatura  e  -  a  far  data  dal 1999 - di depurazione (delibera 18
dicembre  1997, n. 259, in Gazzetta Ufficiale n. 28/1998; delibera 19
febbraio  1999,  n.  8, in Gazzetta Ufficiale n. 96/1999; delibera 22
giugno  2000,  n.  62,  in Gazzetta Ufficiale n. 192/2000; delibera 4
aprile  2001,  n.  52, in Gazzetta Ufficiale n. 165/2001; delibera 19
dicembre  2002,  n.  131,  in  Gazzetta  Ufficiale n. 79/2003, errata
corrige in Gazzetta Ufficiale n. 117/2003);
  Vista  la  propria  delibera  17  novembre  2006,  n.  139, recante
«direttive per la modifica della composizione del NARS»;
  Visto  il  parere  formulato  nell'adunanza  dell'8 aprile 1997 dal
Consiglio  di  Stato,  che  si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive  di  questo  Comitato anche alla fattispecie della cessione
d'acqua a subdistributori;
  Vista  la  raccomandazione  del NARS del 16 luglio 2007 concernente
«adeguamenti  tariffari  per  le  gestioni  transitorie  del  settore
idrico»,  nella  quale  il  Nucleo  prospettava  l'adeguamento  delle
tariffe  idriche  per il regime transitorio, prevedendo, tra l'altro,
che  lo stesso adeguamento fosse suddiviso in due momenti - di cui il
primo  inteso  a  riallineare il livello delle tariffe delle gestioni
transitorie  ai  consuntivi  di inflazione tra il 2003 ed il 2007, al
netto   di   una  componente  forfettaria  relativa  ai  recuperi  di
efficienza conseguiti dal comparto a decorrere da detto anno 2003, ed
il   secondo   ad   adeguare   le  tariffe  all'inflazione  2008,  ai
miglioramenti di qualita' del servizio conseguiti, alla realizzazione
degli   investimenti  -  e  che  lo  stesso  fosse  subordinato  alla
trasmissione  da  parte  dei  gestori  di  una  serie di informazioni
relative alla gestione del servizio negli anni 2003-2007;
  Considerato  che  il  Comitato,  nella sua delibera del 19 dicembre
2002,  n.  131  (Gazzetta  Ufficiale  n.  79/2003),  ha previsto come
termine ultimo di validita' dei criteri di adeguamento tariffario dei
servizi  di acquedotto, fognatura e depurazione il 30 giugno 2003, in
vista  dell'esaurimento dei regimi transitori entro breve tempo dalla
pubblicazione della delibera;
  Considerato   che   la   scadenza   del   periodo  transitorio  per
l'attuazione  della  legge  del  5  gennaio  1994,  n.  36,  e' stata
ulteriormente  prorogata nel tempo da diverse disposizioni di legge e
che,  da  ultimo, l'art. 23-bis del decreto-legge del 25 giugno 2008,
n.  112,  convertito  in  legge  del  6  agosto 2008, n. 133, prevede
l'esaurimento  degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del
regime transitorio, al 31 dicembre 2010;
  Considerato  che  a  cinque  anni  dalla data indicata dalla citata
delibera n. 131/2002 oltre il 20% della popolazione e' ancora servita
da gestioni in regime transitorio;
  Considerato  che  il  TAR  Lazio, Prima sezione, con sentenze del 5
novembre  2008,  ha  accolto,  nei  limiti  di  cui in motivazione, i
ricorsi  proposti  da soggetti gestori del servizio idrico annullando
la  nota  del  15  gennaio  2008  con  cui  il  Dipartimento  per  la
programmazione  ed  il  coordinamento  della politica economica aveva
escluso  il carattere doveroso dell'adeguamento con carattere annuale
delle tariffe idriche;
  Rilevato,  pertanto,  che  dette  sentenze  -  esecutive  ai  sensi
dell'art. 33, comma 1, legge n. 1034/1971 - hanno accertato l'obbligo
per  il  CIPE,  riveniente  in  particolare  dall'art.  2,  comma  3,
decreto-legge n. 79/1995 e dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998,
di  adottare  direttive  per  l'adeguamento con cadenza annuale delle
tariffe  in  materia  di  servizi  idrici,  obbligo  che non e' stato
osservato per il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2007;
  Rilevato  in  particolare  che,  in ragione dell'art. 31, comma 29,
legge   n.   448/1998,   «fino   all'entrata  in  vigore  del  metodo
normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo potra' avvenire
anche  per  ambiti  successivi  non  appena  definita  da  parte  dei
competenti  enti  locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del
medesimo  art.  13,  i  criteri,  i  parametri  ed  i  limiti  per la
determinazione   e   l'adeguamento   delle   tariffe   del   servizio
acquedottistico,  del  servizio  di fognatura e per l'adeguamento del
servizio di depurazione, sono fissati con deliberazione CIPE»;
  Considerato che il metodo di adeguamento tariffario adottato in via
generale  dal  Comitato con la delibera n. 65/1996 prevede l'adozione
di  un  meccanismo  di price-cap che prenda a riferimento il tasso di
inflazione  e  che  la  citata  delibera n. 131/2002 per i servizi di
acquedotto,   fognatura   e   depurazione  identificava  l'indice  di
riferimento nel tasso di inflazione programmata;
  Considerato  che  la  direttiva  comunitaria 2000/60/CE (cosiddetta
direttiva  quadro sulle acque) prevede tra l'altro che dal 2010 siano
applicati  dagli  Stati  membri  i principi di recupero integrale del
costo  e  di  internalizzazione  dei  costi ambientali a carico degli
inquinatori  e  che  le  politiche  di  prezzo dell'acqua incentivino
adeguatamente  i  consumatori  a  usare  le  risorse  idriche in modo
efficiente;
  Rilevata  l'opportunita'  di raccogliere in modo sistematico i dati
sull'andamento economico-patrimoniale delle gestioni al fine di poter
disporre di una base informativa sul settore;
  Ritenuto  che  il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per
l'acquisizione  dei  fattori  produttivi,  in  particolare relativi a
energia  elettrica,  trattamento dei fanghi di depurazione e acquisto
di  acqua  all'ingrosso, potra' essere piu' puntualmente valutato dal
Comitato  in  seguito  alla  verifica  dei  dati di cui al formulario
allegato alla presente delibera;
  Ritenuto  che  e' opportuno consentire la possibilita' di aumentare
le  tariffe  alle  sole  gestioni che assicurano un livello minimo di
servizio ritenuto accettabile, con riferimento alla continuita' dello
stesso;
  Ritenuto  che appare opportuno richiamare in vigore misure premiali
per gli investimenti;
  Ritenuto  che  il percorso di eliminazione del minimo impegnato per
gli  usi  domestici,  gia' previsto dalla citata delibera 19 dicembre
2002,  n.  131,  debba  concludersi  sicuramente entro il termine del
regime transitorio;
  Ritenuto  che  il  livello  tariffario  dei  servizi di acquedotto,
fognatura  e  depurazione  sara'  rideterminato al termine del regime
transitorio;
  Ritenuto,  nelle  more  della ricostituzione del NARS, di estendere
all'adeguamento  tariffario  al  2009 gli stessi criteri proposti dal
Nucleo per l'adeguamento al 2008;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato con delega al CIPE;
                              Delibera:

1.  Incremento  tariffario  per  i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione.
  I   gestori  in  regime  transitorio  dei  servizi  di  acquedotto,
fognatura e depurazione possono chiedere un aumento tariffario fino a
un massimo del 5%.
  L'incremento  tariffario puo' essere concesso dall'ente competente,
a  decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente
delibera, sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:
   1)  presentazione  all'ente  competente e a questo Comitato di una
relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007, redatta secondo il
formulario riportato in allegato 1;
   2) certificazione, da parte del rappresentante legale dell'azienda
o  ente  gestore  del  servizio  idrico,  del  superamento del minimo
impegnato,  di  cui  alla delibera CIPE n. 52/2001, o delle modalita'
atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010;
   3) dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o
ente  che gestisce il servizio idrico, nella richiesta di adeguamento
tariffario  di  cui  sopra,  del  valore  assunto dal coefficiente di
interruzione del servizio, Int, nel territorio servito dall'azienda.
  Il coefficiente di interruzione del servizio, Int, e' definito come
segue:

               ---->  Vedere formula a pag. 32  <----

  Con
  Int  =  coefficiente  delle interruzioni che esprime la percentuale
della  media  delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su
tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007.
  DI  = durata in ore delle interruzioni del servizio nell'anno 2007.
E'  pari alla sommatoria delle interruzioni che si sono verificate in
tutte   le   utenze   servite.   Vengono   considerate  solamente  le
interruzioni  del servizio imputabili al gestore (sono escluse quelle
dovute  a causa di forza maggiore come frane, slavine, congelamenti e
dipendenti da terzi, danni intenzionali e non causati da terzi, furti
d'acqua  …). Non rientrano nella sommatoria delle interruzioni
i   periodi   di   interruzione  del  servizio  dovuti  a  turnazione
programmata.
  S  =  durata  in  ore del servizio previsto nell'anno 2007. E' pari
alla sommatoria della durata del servizio prevista per ciascuna delle
utenze servite.
  (DELTA)t(base)i   =   durata   in   ore  dell'i-esima  interruzione
verificatasi  nell'anno  2007.  L'interruzione  si  inizia  a contare
dall'ora di segnalazione dell'utente.
  (DELTA)T(base)i = durata del servizio prevista contrattualmente per
l'i-esima  utenza nell'anno 2007. Per le utenze in cui e' prevista la
turnazione,  la  durata  del  servizio  e'  pari  a  quella  prevista
contrattualmente della turnazione.
  N(base)int = numero interruzioni verificatesi nell'anno 2007.
  N(base)u = numero delle utenze nell'anno 2007.
  Nel  territorio gestito il coefficiente Int deve essere inferiore o
uguale al 5%.
  Se  il  coefficiente  Int  assume un valore compreso tra il 5% e il
10%,  in  caso  di  richiesta dell'incremento tariffario da parte del
gestore il valore dell'incremento e' decurtato proporzionalmente fino
ad assumere valore nullo per Int=10%
  Se il coefficiente Int supera il 10% l'incremento tariffario di cui
all'art. 1 non puo' essere concesso.
2  -  Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e
depurazione per il 2008.
  I  gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2008 delle tariffe
di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione,  trasmettendo entro il 30
maggio  2009 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla
gestione.
  L'adeguamento e' calcolato secondo la seguente formula:

               ---->  Vedere formula a pag. 33  <----

  Con
  (DELTA)T  =  tasso  di  variazione  percentuale  delle  tariffe  di
acquedotto, fognatura e depurazione.
  P = tasso di inflazione programmata per il 2008.
  X  =  variazione  di  produttivita'  nel  2008  rispetto  al  2007,
calcolata  come  differenza  tra  il  rapporto  tra  ricavi  e  costi
operativi  al  netto  di  quelli  relativi  al  personale  nel 2008 e
rapporto  tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al
personale nel 2007.
  La   variazione  di  produttivita'  cosi'  valutata  potra'  essere
valorizzata  ai  fini  del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel
limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
  I  =  rapporto,  di  cui  al  foglio F del formulario allegato, tra
investimenti  realizzati  e  investimenti  programmati nel periodo 1°
luglio  2003-30  giugno  2008,  rispetto al programma di investimenti
approvato dall'ATO dall'ente locale competente.
  Gli   investimenti   realizzati   e  programmati  cui  viene  fatto
riferimento  per  l'applicazione  degli incrementi tariffari previsti
dalla  presente  delibera  sono  quelli assunti dal gestore a proprio
carico   diretto   e  che  risultino  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
finanziati con contributi pubblici.
  L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2009.
3  -  Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e
depurazione per il 2009.
  I  gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2009 delle tariffe
di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione,  trasmettendo entro il 30
maggio  2010 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla
gestione.
  L'adeguamento e' calcolato secondo la seguente formula:

               ---->  Vedere formula a pag. 33  <----

  Con
  (DELTA)T  =  tasso  di  variazione  percentuale  delle  tariffe  di
acquedotto, fognatura e depurazione.
  P = tasso di inflazione programmata per il 2009.
  X  =  variazione  di  produttivita'  nel  2009  rispetto  al  2008,
calcolata  come  differenza  tra  il  rapporto  tra  ricavi  e  costi
operativi  al  netto  di  quelli  relativi  al  personale  nel 2009 e
rapporto  tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al
personale nel 2008.
  La   variazione  di  produttivita'  cosi'  valutata  potra'  essere
valorizzata  ai  fini  del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel
limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
  I  =  rapporto,  di  cui  al  foglio F del formulario allegato, tra
investimenti  realizzati  e  investimenti  programmati nel periodo 1°
luglio  2008-31  dicembre 2009, rispetto al programma di investimenti
approvato dall'ATO o dall'ente locale competente.
  Gli   investimenti   realizzati   e  programmati  cui  viene  fatto
riferimento  per  l'applicazione  degli incrementi tariffari previsti
dalla  presente  delibera  sono  quelli assunti dal gestore a proprio
carico   diretto   e  che  risultino  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
finanziati con contributi pubblici.
  L'adeguamento tariffario decorre dal 1 luglio 2010.
4 - Monitoraggio dell'applicazione della presente delibera.
  Gli  enti  locali competenti sono tenuti alla trasmissione a questo
Comitato,  all'ufficio  per  il monitoraggio dei prezzi del Ministero
dello  sviluppo  economico  e  alle  Camere  di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura  delle  deliberazioni  assunte  per  il
riconoscimento degli incrementi tariffari.
  I  predetti enti e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  sono  tenuti  ad inviare a questo Comitato una relazione
sull'attivita'  di  verifica  dell'attuazione della presente delibera
entro il 30 settembre di ogni anno.
   Roma, 18 dicembre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
   Economia e finanze, foglio n. 284