IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «Testo unico») e, in particolare:
l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse
al mutuo riconoscimento;
l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai
poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta
del risparmio fra il pubblico;
l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento
da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato
comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel
medesimo Stato;
l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le
definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in
tema di societa' finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo
della lettera b), che include le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione
nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;
l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica
il contenuto delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali
circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attivita' nei
confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;
l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro,
al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per
gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di
attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dal medesimo articolo 106, comma 3;
l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le
modalita' di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla
Banca d'Italia;
l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro
dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai
quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco
generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei
confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e
delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del
medesimo articolo;
l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle
Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del
pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita' indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le
disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano
ai soggetti gia' sottoposti, per legge, a forme di vigilanza
sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta,
disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;
l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque
svolga una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi
previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione
dell'articolo 107 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito
su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo
106 del Testo unico;
l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di
garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del
medesimo Testo unico;
l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che
esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106
del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5
medesimo, individuando in particolare le attivita' che possono essere
esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:
l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107
del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita' delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo;
l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie
garantite;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla
deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del
risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle
quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo solo gli
intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di
finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad
alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo
unico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese
costituite in forma di societa' di capitali. Esse pertanto sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto
normativo e nell'operativita' degli intermediari, la necessita' di
modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti
ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in
particolare, i Decreti ministeriali del:
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma
1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del
pubblico;
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei
criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non
nei confronti del pubblico delle attivita' finanziarie di cui
all'articolo 106, comma 1;
6 luglio 1994, recante modalita' di iscrizione dei soggetti che
operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative
dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute;
9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare:
l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca
d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei
Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla
Banca d'Italia;
l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa
succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di
cui l'UIC e' titolare.
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre
2008;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1,
del Testo unico;
d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1,
del Testo unico;
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio;
f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai
sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita
sezione dell'elenco generale;
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5,
del Testo unico che esercitano professionalmente l'attivita'
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta;
h) «gruppo di appartenenza», le societa' controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche'
controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione
dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono
gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la
delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione
del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte
di soggetti diversi dalle banche;
i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento,
danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di
trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale
alla transazione;
l) «esercizio di attivita' finanziarie nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti
del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita'
di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di
societa' finanziarie aventi sede legale all'estero;
m) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di
garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla
situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare
delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita'
dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal
rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi
dell'intermediario finanziario;
n) «esercizio in via rilevante dell'attivita' di rilascio di
garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel
semestre sia superiore a euro 25 milioni;
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco
generale;
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede
legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo
riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi
sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
r) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata dall'articolo 3,
comma 1, lettera f), del presente decreto;
s) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni
bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo
l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310,
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche
dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero
di imprese che puo' essere chiaramente individuato in base: alla loro
ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo
stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in
funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o
distribuzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2,
lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59,
comma 1, lettere b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera
a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132,
155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230, supplemento ordinario:
«Art. 1, comma 2, lettera f) «UIC» indica l'Ufficio
italiano dei cambi;
Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata
presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali
ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti
pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e'
consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione
degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui
emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca
d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e
taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma
1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle
societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e
ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art.
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa
comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede
legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto
l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi'
le disposizioni previste dall'art. 79.
Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) Omissis;
b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere
del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1,
comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita'
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera; le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) per «societa' strumentali» si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita'
che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle
societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle
banche si applicano anche agli istituti di moneta
elettronica.
Art. 106 (Elenco generale). - 5. L'UIC indica le
modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione
delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del
pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative
del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di
indipendenza, l'art. 109.
Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di
vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita'
finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se
sussistono le condizioni per l'esenzione.
Art. 121 (Nozione). - 1. Per credito al consumo si
intende la concessione, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale o professionale, di credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica
che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo e' riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di
servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma
della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si
applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si
interpongono nell'attivita' di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si
applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente
inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con
delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli
articoli 1559 e seguenti del codice civile, purche'
stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati
contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione
entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di
oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o
indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri
oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive
sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o
su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi
sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la
proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario.
Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque
svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle
attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1,
senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni. [La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio
quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative
tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno
il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria]. La stessa pena si applica a
chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo
elenco.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata
nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni.
Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
- 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 ,
sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7-bis della
legge 30 aprile 1999 n. 130, recante disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111:
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del
presente articolo sono svolti da banche o da intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.
107 del testo unico bancario, i quali verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e
ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4,
comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo della Delibera CICR del 19 luglio
2005 recante disposizioni sulla raccolta del risparmio da
parte di soggetti diversi dalle banche pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2005, n. 188:
«Sezione I - Disposizioni di carattere generale - 1
(Raccolta del risparmio). - 1. E' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. I tempi e l'entita' del rimborso possono essere
condizionati da clausole di postergazione o dipendere da
parametri oggettivi, compresi quelli rapportati
all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in
relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non
esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi
in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi
finanziari connessi con l'operazione.
4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una
quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante
dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi
all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati
acquisiti.
2 (Raccolta del risparmio tra il pubblico). - 1. La
raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai
soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di
strumenti finanziari, dalla presente delibera.
2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata:
in connessione all'emissione di moneta elettronica;
presso soci, dipendenti o societa' del gruppo secondo
le disposizioni della presente delibera;
sulla base di trattative personalizzate con singoli
soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di
finanziamento.
Sezione II - Raccolta mediante emissione di strumenti
finanziari - 3 (Strumenti finanziari di raccolta). - 1.
Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del
risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
strumenti finanziari che, comunque denominati e a
prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti
amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi
dell'art. 1.
4 (Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di
raccolta). - 1. L'importo complessivo delle emissioni di
strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3,
effettuate da societa' per azioni e in accomandita per
azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate
al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art.
2412, primo comma, del codice civile; alle suddette
emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso
articolo del codice civile.
1-bis. Al computo del limite di cui al primo comma
concorrono gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla societa' per obbligazioni e altri strumenti
finanziari di raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre
societa', anche estere.
2. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative cui si applicano le norme sulla societa' a
responsabilita' limitata emettono strumenti finanziari di
raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente,
dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
5 (Caratteristiche degli strumenti finanziari di
raccolta). - 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui
all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di
quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati
emessi da societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario
non inferiore a euro 50.000.
2. L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia
devono essere indicati sugli strumenti finanziari di
raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.
Sezione III - Raccolta presso soci, dipendenti e
nell'ambito di gruppi - 6 (Raccolta presso soci). - 1. Le
societa' possono raccogliere risparmio presso soci, con
modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari,
purche' tale facolta' sia prevista nello statuto. Resta
comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma
di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di
mezzi di pagamento.
2. Le societa' diverse dalle cooperative possono
effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente
presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del
capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato
e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le
societa' di persone tali condizioni non sono richieste.
3. Le societa' cooperative possono effettuare la
raccolta di cui al comma 1 purche' non abbiano piu' di 50
soci. Per le societa' cooperative con piu' di 50 soci,
l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve
eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo
qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per
cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati
nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero
quando la societa' aderisca a uno schema di garanzia avente
le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.
7 (Raccolta presso dipendenti). - 1. Le societa' possono
raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con
modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari,
purche' tale facolta' sia prevista nello statuto. Resta
comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione
di mezzi di pagamento.
2. Per le societa' diverse dalle cooperative l'ammontare
complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve
eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
3. Per le societa' cooperative l'ammontare complessivo
della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere,
unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal
comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con piu' di 50 soci.
8 (Raccolta nell'ambito di gruppi). - 1. Le societa'
possono raccogliere risparmio, con modalita' diverse
dall'emissione di strumenti finanziari, presso societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile e presso controllate da una stessa
controllante.
2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina
definisce la nozione di «gruppo» al quale partecipano
soggetti di natura cooperativa.
Sezione IV - Societa' finanziarie - 9 (Raccolta delle
societa' finanziarie). - 1. Per le societa' che svolgono
l'attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico
sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari
di raccolta e' consentita per somma complessivamente non
eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
2. Per le societa' di cui al comma 1, iscritte
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione
di strumenti finanziari di raccolta e' consentita per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca
d'Italia puo' elevare tale limite fino al quintuplo ove le
predette societa' abbiano azioni quotate in mercati
regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano
destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
3. Per le societa' di cui ai commi 1 e 2, costituite in
forma di societa' a responsabilita' limitata e di societa'
cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a
responsabilita' limitata, la raccolta di cui agli stessi
commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto
previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del
codice civile.
4. Alle societa' di cui ai commi 1 e 2, costituite in
forma di societa' cooperativa, non e' consentita la
raccolta del risparmio presso soci con modalita' diverse
dall'emissione di strumenti finanziari.
Sezione V - Disposizioni finali - 10 (Disposizioni
transitorie). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni
applicative della presente delibera, avendo riguardo, in
particolare, alla tutela delle riserve di attivita' di
raccolta del risparmio tra il pubblico e di attivita'
bancaria.
2. Le disposizioni della presente delibera entrano in
vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle
istruzioni applicative della Banca d'Italia.
11 (Disposizioni revocate). - 1. Con la presente
delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:
Del.CICR 3 marzo 1994, contenente la disciplina
generale di attuazione dell'art. 11 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione
dell'art. 5, comma 1;
decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle
caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei
certificati di investimento;
decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la
raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle
societa' di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art.
2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi
costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione
pubblica;
Del.CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di
emissione di obbligazioni da parte di societa'
cooperative».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 ottobere
1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario.
«Art. 2 (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo). - 1. Al fine di poter beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite
societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi
come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole
imprese costituite in forma di societa' di capitali, che
non possano comunque dar luogo alla determinazione delle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali
aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
societa' per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
istituire un albo al quale devono essere iscritte le
societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e
dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori,
dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei
componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che
esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti
dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e
l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalita' applicative del vincolo di
temporaneita' delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa'
iscritte all'albo di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonchedella direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
supplemento ordinario:
«Art. 62 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi).
- 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i
poteri, con le relative risorse strumentali, umane e
finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi
(UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari,
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende
effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e
per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia
succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui
l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte
sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'art. 172
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene
applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la
medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il
personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle
anzianita' di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio del trattamento economico e previdenziale gia'
riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.
6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF
sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio
antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 1° gennaio 2008.».