IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rimini

  Visto  l'art.  4  ,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  che  attribuisce agli uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione, oggi direzioni
provinciali  del  lavoro,  le  funzioni  amministrative in materia di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
in   precedenza  esercitate  dalle  Commissioni  provinciali  di  cui
all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70 doc del 2 febbraio 1995;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi, da applicare alla provincia di Rimini;
  Consultate   le  parti  imprenditoriali  e  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  territorio, cosi' come indicato nella circolare
ministeriale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'adeguamento delle tariffe minime
per  le  operazioni  di facchinaggio di cui al precedente decreto del
Direttore provinciale del lavoro di Rimini relativo all'anno 2008;
  Rilevato   che   la   variazione   percentuale   dell'indice  delle
retribuzioni  contrattuali  orarie  relative al mese di dicembre 2008
risulta  essere  pari  al  3,8% rispetto allo stesso mese di dicembre
dell'anno 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.


           Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio


  La  tariffa  oraria  vigente per l'anno 2009, con decorrenza dal 1°
gennaio del c.a., e' rideterminata in € 17,68.
  Sono,  inoltre,  rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al
quintale,  relativamente  all'anno  2009,  in  base  alla  tabella 1,
allegata  al  presente  decreto, prevedendo una rivalutazione pari al
3,8%.