IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Rimini Visto l'art. 4 , comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/1997 del 18 marzo 1997; Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla provincia di Rimini; Consultate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, cosi' come indicato nella circolare ministeriale n. 39/1997 del 18 marzo 1997; Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del Direttore provinciale del lavoro di Rimini relativo all'anno 2008; Rilevato che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie relative al mese di dicembre 2008 risulta essere pari al 3,8% rispetto allo stesso mese di dicembre dell'anno 2007; Decreta: Art. 1. Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio La tariffa oraria vigente per l'anno 2009, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., e' rideterminata in 17,68. Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale, relativamente all'anno 2009, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 3,8%.