IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
             Gestione tributi e rapporto con gli utenti

  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che  prevede  l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati
per  l'azionamento  delle  autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite  le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19  ottobre  1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994;
  Visto  il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane,
deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
  Vista  la  determinazione  prot.  n. 2442/V/AGT del 18 luglio 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, con la
quale  altri  enti  di  assistenza  e  di  pronto soccorso sono stati
ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dalle  competenti Direzioni
regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate
della   prescritta   documentazione,  con  le  quali  altri  enti  di
assistenza  e  di  pronto  soccorso hanno chiesto di essere ammessi a
fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Tenuto  conto  che  i  predetti enti sono in possesso dei requisiti
necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:


                               Art. 1.


  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  alla  agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995,  n.  504  e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31
dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento
delle  autoambulanze  destinate  al  trasporto  degli  ammalati e dei
feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
   1376)  «Volontari  Soccorso  Sud  Canavese»,  con  sede  in Caluso
(Torino);
   1377) «Croce Bianca Volpianese», con sede in Volpiano (Torino);
   1378) «Croce Bianca Milano», con sede in Milano;
   1379) «Pubblica Assistenza Emergenza Riviera Sanremo», con sede in
Sanremo (Imperia);
   1380)  «Croce  Gialla  Volontari  del  Soccorso»,  con  sede in La
Spezia;
   1381)  «Pubblica  Assistenza Croce Blu», con sede in Bellaria Igea
Marina (Ravenna);
   1382) «Croce Oro Pitigliano», con sede in Pitigliano (Grosseto);
   1383) «Confraternita di Misericordia delle SeiMiglia», con sede in
Camaiore (Lucca);
   1384)  «Confraternita  di  Misericordia  di Lungomonte - Mezzana -
Colignola - Ghezzano», con sede in S. Giuliano Terme (Pisa);
   1385)  «Fraternita'  di Misericordia di Monteverdi Marittimo», con
sede in Monteverdi Marittimo (Pisa);
   1386)  «Arciconfraternita  di  Misericordia di Pescia Romana», con
sede in Montalto di Castro (Viterbo), fraz. Pescia Romana;
   1387)  «Confraternita  di  Misericordia  di  Bolsena», con sede in
Bolsena (Viterbo);
   1388)   «A.S.A.D.   Pegaso»,   con  sede  in  Pontecagnano  Faiano
(Salerno);
   1389)  «Confraternita  di  Misericordia  di Torre Annunziata», con
sede in Torre Annunziata (Napoli);
   1390) «A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue», con
sede in Oschiri (Olbia-Tempio).